Riforma doganale: semplificazione per controlli e sanzioni
Pubblicato il 26 marzo 2024
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L’undicesimo decreto di attuazione della riforma fiscale sarà esaminato nel Consiglio dei ministri convocato per il 26 marzo 2024, ore 17.30: si tratta del provvedimento che sostituisce il Testo Unico Doganale (TULD) con il nuovo Codice doganale, che rivede numerose disposizioni relative alle accise, che semplifica i controlli doganali sulle merci, che modifica le norme sugli spedizionieri doganali.
La delega per la riforma fiscale (L. n. 111/2023), in materia doganale, ha previsto:
- la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali;
- la semplificazione della qualità dei controlli doganali attraverso il potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli (Sudoco);
- il riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell’accertamento e riscossione;
- la revisione delle norme sulle controversie doganali.
Sanzioni doganali
Nel decreto di riforma doganale è presente una rivisitazione delle sanzioni penali e amministrative.
Per quelle amministrative viene stabilito che il discrimine da quelle penali è rappresentato dall’elemento soggettivo: le violazioni commesse con colpa sono circoscritte all’ambito amministrativo.
Tali illeciti sono soggetti a sanzioni più leggere: dall’80 al 150% dei diritti di confine dovuti ma non si applica la misura della confisca.
Inoltre, viene stabilito che si darà seguito alle sanzioni amministrative quando, in via alternativa:
- non ricorrono una delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 88, comma 2, lettere da a) a d);
- l’ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a 10.000 euro.
Quanto al reato di contrabbando, il disegno normativo al momento vigente viene sostituito con solo due ipotesi: omessa e infedele dichiarazione.
Nelle ipotesi di omessa dichiarazione, ossia quando vengano fatte circolare merci non unionali ovvero vengono fatte uscire dalla Ue merci unionali non fornite di dichiarazione, si applicherà una sanzione dal 100 al 200% dei diritti di confine dovuti.
Stessa multa sarà addossata al soggetto che compie il reato di dichiarazione infedele, ossia la presentazione di una dichiarazione doganale contenente elementi non corrispondenti al vero.
Nuovo Codice doganale
Al posto del vetusto Testo Unico sulle leggi doganali (TULD) entrerà nella normativa doganale il nuovo Codice che porta un radicale taglio dei controlli amministrativi sulle merci in dogana.
Il principio è quello della semplificazione delle procedure per imprese e operatori che si rivolgono alle dogane per il passaggio delle merci.
Il Nuovo Codice doganale punta molto sul potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli (Sudoco) cercando di raggruppare i controlli da eseguire sulle merci in entrata e in uscita in unico punto.
Nelle disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione, sono presenti:
- il Regolamento Ue n. 952/2013 (“CDU”), il Regolamento delegato n. 2446/2015 e il Regolamento di esecuzione n. 2447/2015;
- le procedure e i regimi doganali particolari;
- la riforma dell’istituto della rappresentanza doganale;
- le disposizioni in tema di vigilanza e controlli;
- la revisione dell’accertamento doganale;
- le disposizioni sulla riscossione.
Si è detto dell’utilizzo massivo del Sudoco in materia di controlli delle merci: si prevede esplicitamente che rimangono fuori dalla sua area di operatività i controlli disposti dall’autorità giudiziaria, dagli organi con competenza sulla sicurezza dello Stato e dalle forze di polizia.
Inoltre potranno rimanere estranei al Sudoco i controlli previsti per ragioni oggettive di natura logistica o quando sono disposte specifiche modalità da parte delle norme nazionali o unionali.
Spedizioniere doganale
Rivista la disciplina dell’esercizio della professione di spedizioniere doganale nello Stato.
Il soggetto dovrà ottenere un’apposita patente, con validità illimitata; sarà rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
Possono richiedere la patente di spedizioniere doganale le persone fisiche che hanno superato l’apposito esame e che:
- hanno la cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione Europea o di un Paese terzo che accorda in materia uguale trattamento ai cittadini italiani;
- sono maggiorenni;
- non hanno condanne penali, passate in giudicato per i delitti non colposi di cui all’articolo 33, comma 1, lettere c) e d), delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111;
- non hanno compiuto violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale.
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