AIDA. Avvio del nuovo sistema di esportazione
Pubblicato il 09 giugno 2023
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Come noto, l’Agenzia delle Dogane è alle prese con il processo di reingegnerizzazione dei sistemi informatici di esportazione e transito per renderli uniformi alle fasi funzionali.
Avendo preso atto del momento transitorio e della possibilità di eventuali deroghe della disciplina unionale, l’Agenzia delle Dogane ha deciso di effettuare un avvio “controllato” con rilascio graduale delle funzionalità limitatamente alle operazioni di esportazione (AES fase 1).
Pertanto, con l’informativa n. 297845 dell’8 giugno 2023, si forniscono le prime istruzioni operative per la fase di avvio del nuovo sistema di esportazione che è esteso in ambiente di esercizio/produzione.
Nello specifico, tale fase ha inizio dall’8 giugno 2023 e saranno adottati successivi provvedimenti relativi alla disponibilità di ulteriori funzionalità nonché del rilascio del nuovo sistema di transito (NCTS fase 5).
A meno di altre proroghe, in merito alla detta fase di avvio del nuovo sistema di esportazione, va segnalato che l’adesione è facoltativa per gli operatori economici fino al 6 settembre 2023.
Ne consegue che gli operatori economici:
- hanno la possibilità di inviare le dichiarazioni doganali utilizzando i nuovi tracciati, come successivamente specificato;
- terminata la fase transitoria, devono inviare le dichiarazioni doganali di esportazione e transito esclusivamente attraverso i nuovi tracciati.
Vediamo le dichiarazioni che rientrano in tale ambito.
Dichiarazioni doganali di esportazione: nuovi tracciati
Dall’8 giugno 2023 i nuovi tracciati che è possibile utilizzate per la dichiarazione doganale sono:
- B1, Dichiarazione di esportazione e dichiarazione di riesportazione;
- B2, Regime speciale trasformazione - dichiarazione per il perfezionamento passivo;
- B4, Dichiarazione per la spedizione di merci nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali.
Solo per quanto riguarda le seguenti coppie di regime richiesto-precedente:
- 10 00 - Tracciato B1, B4;
- 11 00 - Tracciato B1;
- 21 00 - Tracciato B2;
- 22 00 - Tracciato B2.
L’informativa n. 297845 dell’8 giugno 2023 specifica che la dichiarazione può essere inviata in modalità “parcellizzata” – con invii progressivi e parziali - ovvero in modalità “completa” - invio dei dati in un'unica soluzione.
NOTA BENE: i In tale fase non è possibile presentare una dichiarazione in dogana prima della presentazione delle merci ai sensi dell'articolo 171 CDU.
Esclusa, quindi, la possibilità di gestire tramite il nuovo sistema, tra gli altri:
- Certificati EUR1/ATR/EURMED/EUR1 Full Digital;
- Esportazioni di prodotti sottoposti ad accise.
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