Revisione delle impugnazioni penali in vigore
Pubblicato il 06 marzo 2018
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Entreranno in vigore oggi, 6 marzo, le novità contenute nel Decreto legislativo n. 11/2018, di modifica della disciplina relativa ai giudizi di impugnazione in ambito penale, nonché di attuazione della delega contenuta nella Legge n. 103/2017.
Potere di appello circoscritto
Tra le principali novità, si ricorda l’introduzione di diversi limiti al potere di appello, sia per il Pm che per l’imputato.
Così:
- al pubblico ministero non è consentito l’appello delle sentenze di condanna, ad eccezione di specifici casi (sentenza di condanna che modifica il titolo del reato o che esclude l’esistenza di aggravanti ad effetto speciale o che stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato);
- all’imputato è precluso l’appello delle sentenze di proscioglimento pronunciate con le formule liberatorie “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha commesso”.
Tra le altre misure, si rammenta che:
- il pubblico ministero può proporre impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per cassazione;
- il procuratore generale può proporre appello solo nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento;
- solo l’imputato può promuovere appello incidentale;
- contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell’articolo 606 Codice di procedura penale.
Da segnalare che è stato sollevato qualche dubbio circa l’applicabilità delle nuove disposizioni per quanto riguarda gli appelli in corso e non ancora decisi; il Decreto in oggetto, infatti, non contiene un’espressa previsione transitoria.
- eDotto.com – Punto & Lex 20 febbraio 2018 - Appello con limiti. Novità in vigore dal 6 marzo – Pergolari
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