Riforma del Processo civile, le misure dell’emendamento Giustizia
Pubblicato il 13 maggio 2021
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Nei prossimi giorni verrà sottoposto all’esame della Commissione Giustizia del Senato il testo del superemendamento messo a punto dalla Guardasigilli, Marta Cartabia, al disegno di legge delega per la riforma del processo civile.
L’obiettivo dell’intervento è quello di ridurre i tempi dei processi del 40%, così da ottenere i fondi del Recovery plan.
Tra le principali novità, per come anche indicato nel PNRR, si prevede il potenziamento del ricorso agli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, ADR (Alternative dispute resolution).
Mediazione: estensione obbligatorietà e incentivi fiscali
Lo strumento della mediazione obbligatoria viene esteso anche per i contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura.
Il ricorso alla conciliazione verrà incentivato, sul piano fiscale, attraverso la semplificazione della procedura per il riconoscimento del credito d’imposta che viene esteso anche al compenso per l’avvocato e al contributo unificato sostenuto dalle parti.
Negoziazione anche per le cause di lavoro
Sul fronte della negoziazione assistita, si prevede che gli accordi su separazioni, divorzi e modifica delle condizioni costituiscano titolo per la trascrizione degli immobili ex articolo 2657 Cc.
Da segnalare, altresì, l’estensione dello strumento anche alle cause in materia di lavoro: per le controversie di cui all’art. 409 del Codice di procedura civile, e senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell’azione, sarà possibile ricorrere alla negoziazione assistita a condizione che ciascuna parte sia assistita da un avvocato.
All’accordo di negoziazione, in questi casi, viene assicurato il regime di stabilità protetta di cui all’articolo 2113 c.c., ossia rispetto a rinunce e transazioni.
Lavoro: via il rito Fornero, priorità se è richiesta la reintegra
Sempre sul fronte delle controversie in materia di lavoro, sono previste misure volte a unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti.
In detta materia, così, si prevedono regole processuali comuni, con superamento del sistema dei due riti diversi in base alla data di assunzione.
In ogni caso, avranno carattere prioritario le cause in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
Processo civile: attività concentrate con rafforzamento della prima udienza
In materia di processo civile, la riduzione dei tempi è assicurata dalla previsione secondo cui, già nell’atto di citazione, l’attore dovrà indicare, specificamente, i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione. Il convenuto, nella comparsa di risposta, dovrà prendere posizione sui fatti indicati dall’attore, nonché proporre, a pena di decadenza, domande riconvenzionali, eccezioni non rilevabili d’ufficio, chiamate in causa di terzi, indicando anche i mezzi di prova e i documenti da allegare.
Tra le altre novità, si prevede l’innalzamento della competenza per valore del giudice di pace (ancora da determinare), la previsione di un rito unitario per i procedimenti in materia di persone, minorenni, famiglia, e sui giudizi per l’attribuzione o la rimozione di stato delle persone, la semplificazione del processo sommario di cognizione, la possibilità, per il giudice, di disporre la trattazione della causa con collegamenti video o in forma solo scritta.
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