Riforma degli ammortizzatori sociali, da luglio il via alle nuove aliquote contributive
Pubblicato il 07 luglio 2022
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Con la pubblicazione della circolare 30 giugno 2022, n. 76, l’Istituto previdenziale chiarisce l’ambito di applicazione ed i profili contributivi derivanti dalla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro operata dalla legge di Bilancio 2022.
Entra nel vivo l’armonizzazione delle aliquote contributive al nuovo sistema di protezione sociale che vede un’estensione della platea dei beneficiari e delle imprese che contribuiranno al finanziamento delle prestazioni. Le nuove regole coinvolgono, principalmente, l’accesso alle prestazioni in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa anche per gli apprendisti con contratto di primo o terzo livello, l’estensione della platea delle imprese che contribuiranno a finanziare la CIGS ed il Fondo di Integrazione Salariale.
Le nuove aliquote contributive, come modificato dal messaggio INPS 1° luglio 2022, n. 2637, entreranno in vigore con il mese di competenza luglio 2022 e sarà possibile recuperare i periodi precedenti (da gennaio a giugno 2022) fino alla denuncia Uniemens del mese di settembre.
Le modifiche in materia di ammortizzatori sociali
L’art. 1, commi da 191 a 220, legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha esteso le misure previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, prevedendo – in sintesi – le seguenti modifiche decorrenti dal 1° gennaio 2022:
- estensione della platea dei beneficiari, possono beneficiare dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca o per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Rientrano, altresì, tra i beneficiari anche i lavoratori a domicilio;
- riduzione dell’anzianità minima presso l’U.P. da 90 a 30 giornate di lavoro effettivo;
- nuovo computo dei soggetti per il raggiungimento dei limiti numerici previsti dal D. Lgs. n. 148/2015, vengono inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti;
- unico scaglione di retribuzione mensile di riferimento con conseguente unico “massimale” per la quantificazione della prestazione spettante ai lavoratori;
- estensione dell’ambito di applicazione della CIGS a tutti i datori di lavoro, non coperti dai fondi di cui agli artt. 26, 27 e 40, D. Lgs. n. 148/2015, con più di 15 dipendenti nel semestre precedente. Sono, altresì, destinatari delle integrazioni salariali straordinarie le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, i partiti e i movimenti politici e le loro articolazioni o sezioni territoriali;
- estensione della tutela del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) a tutti i datori di lavoro con almeno un lavoratore dipendente e non destinatari delle tutele garantite dai fondi di solidarietà di cui ai predetti articoli 26, 27 e 40.
Chiaramente, l’estensione delle tutele sopracitate comporta la determinazione di nuove aliquote contributive e maggiori oneri previdenziali per le imprese. Per l’anno 2022 sono state previste alcune specifiche riduzioni alle aliquote contributive ordinarie, specificatamente riparametrate in base alla tipologia e dimensione dell’azienda. In tale ambito, i nuovi oneri contributivi di seguito esaminati saranno applicabili anche alle nuove categorie di soggetti beneficiari (apprendisti e lavoratori a domicilio) e sono applicabili dal 1° gennaio 2022 sia per i lavoratori assunti a decorrere da tale data sia per quelli, precedentemente assunti, ed in forza al 1° gennaio 2022.
Relativamente al numero di lavoratori, laddove l’impresa sia titolare di più matricole previdenziali, il calcolo dei dipendenti dovrà essere effettuato computando i prestatori di lavoro denunciati su più matricole. In particolare, nell’intento della norma di universalizzare il sistema di protezione sociale, viene meno l’alternatività delle tutele disciplinate dal Titolo I e dal Titolo II del D. Lgs. n. 148/2015, sicché qualora il medesimo datore di lavoro operi con più posizioni contributive che, in ragione del diverso inquadramento, comportino l’accesso a tutele salariali differenziate (CIGO e FIS), ai fini della determinazione del requisito dimensionale per l’intervento straordinario di integrazione salariale dovrà computarsi la media occupazionale dei lavoratori denunciati su tutte le singole matricole riconducibili al medesimo datore di lavoro.
Restano esclusi dal predetto computo i lavoratori appartenenti a matricole previdenziali con accesso ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, 27 e 40, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Contribuzione CIGO
La novella normativa non ha modificato le aliquote contributive ordinarie che, ai sensi dell’art. 13, sono fissate nella seguente misura:
- 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
- 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
- 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;
- 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;
- 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
- 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.
Si rammenta che restano escluse dall’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie le imprese di cui all’art. 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 869/1947 e le imprese industriali a capitale interamente pubblico.
Contribuzione CIGS
Modificando l’art. 20, comma 3-bis, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la legge di Bilancio 2022 ha esteso il campo di applicazione della cassa integrazione salari straordinaria a tutti i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti (per le causali di cui all’art. 21, comma 1) e che non rientrino nell’ambito di applicazione dei fondi di cui agli att. 26, 27 e 40 del citato decreto legislativo.
Rimangono escluse dal predetto intervento di integrazione salariale straordinario – e dai conseguenti obblighi contributivi – le imprese industriali a capitale interamente pubblico e le aziende dello spettacolo inquadrate con C.S.C. 1.12.10 (contraddistinte dal C.A. “1D”), con C.S.C 1.18.08, 1.18.09, 1.18.10, 7.07.09 e le altre imprese menzionate dal sopracitato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 869/1947.
La contribuzione ordinaria di finanziamento della CIGS rimane invariata, sicché le imprese sono tenute a finanziare la misura con il versamento dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, distribuita per 2/3 a carico azienda ed 1/3 a carico del lavoratore.
Per la sola annualità 2022, l’art. 1, comma 220, legge di Bilancio 2022, ha ridotto l’aliquota di finanziamento dello 0,63% per le imprese previste dall’art. 1, comma 219, lett. c), cioè i datori di lavoro che hanno occupato mediamente più di quindici dipendenti.
Ciò assunto, per l’annualità in corso l’aliquota contributiva di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie sarà pari allo 0,27% (0,90% meno 0,63%) dell’imponibile contributivo, nella medesima distribuzione prospettata (0,18% a carico azienda e 0,09 a carico dipendente).
Si noti che, avendo la disposizione legislativa concesso la predetta riduzione ai soli datori di lavoro che abbiano “occupato più di quindici dipendenti” nel semestre di riferimento, vi è l’effetto paradossale che le imprese con meno di quindici dipendenti che rientrano, comunque, nei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, (v. imprese del sistema aeroportuale ed i partiti e movimenti politici) dovranno versare le “ordinarie” aliquote di finanziamento pari allo 0,60% a carico azienda e 0,30% a carico dipendente.
L’impresa che, con più matricole previdenziali, raggiunge la soglia dimensionale per la contribuzione alla CIGS è tenuta a richiedere il codice di autorizzazione “3Y”.
Fondi di solidarietà bilaterali
Come noto, anche i fondi di solidarietà bilaterale dovranno adeguare i propri regolamenti per consentire alle imprese destinatarie con almeno un dipendente in forza di versare il contributo ordinario dovuto. In particolare, i fondi di cui agli artt. 26, 27 e 40, D. Lgs. n. 148/2015, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022 dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2022 alla predetta prescrizione legislativa che prevede l’estensione dell’obbligo contributivo di finanziamento a tutti i datori di lavoro con almeno un dipendente.
In caso di mancato adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i predetti datori di lavoro rientreranno nell’ambito di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale.
Nel periodo transitorio di adeguamento dei singoli fondi di solidarietà i datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti, dal 1° gennaio 2022 sono tenuti al versamento del contributo ordinario al FIS.
Di seguito i fondi che dovranno adeguarsi in considerazione dell’attuale soglia di accesso:
Fondo |
N. dipendenti |
Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico |
Mediamente più di 5 dipendenti nel semestre di riferimento |
Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE |
Mediamente più di 5 dipendenti nel semestre di riferimento |
Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige |
Obbligo per le imprese che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Le imprese da 1 a 5 possono aderire volontariamente |
Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali |
Mediamente più di 3 dipendenti nel semestre di riferimento |
Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali |
Mediamente più di 5 dipendenti nel semestre di riferimento |
Fondo di Integrazione Salariale
A seguito delle modifiche operate all’art. 29, D. Lgs. n. 148/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del FIS tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di cassa integrazione, né delle tutele previste dai sopracitati fondi di solidarietà.
I datori di lavoro che abbiano superato il requisito dimensionale dei quindici dipendenti nel semestre di riferimento dovranno continuare a contribuire al finanziamento del FIS e, in aggiunta, al finanziamento della CIGS.
Con le aliquote previgenti, il contributo ordinario al Fondo di Integrazione Salariale era pari allo:
- 0,65% per i datori di lavoro che occupavano mediamente più di quindici dipendenti;
- 0,45% per i datori di lavoro che occupavano più di 5 e meno di 15 dipendenti.
Con le modifiche operate dalla legge di Bilancio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2022 le aliquote di finanziamento sono pari a:
- 0,50% per i datori di lavoro che occupano mediamente, nel semestre di riferimento, fino a 5 dipendenti;
- 0,80% per i datori di lavoro che occupano mediamente, nel semestre di riferimento, più di 5 dipendenti.
Per il solo anno di competenza 2022, l’aliquota di finanziamento del FIS sarà ridotta a seconda della dimensione aziendale o tipologia d’impresa di:
- 0,35 punti percentuali per i datori di lavoro che abbiano occupato, nel semestre precedente, fino a cinque dipendenti;
- 0,25 punti percentuali per i datori di lavoro che abbiano occupato, nel semestre precedente, più di cinque dipendenti e fino a 15 dipendenti;
- 0,11 punti percentuali per i datori di lavoro che abbiano occupato, nel semestre precedente, più di quindici dipendenti;
- 0,56 punti percentuali per le imprese esercenti attività commerciali, logistica, agenzie di viaggio e turismo operatori turistici, che abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti.
Impresa |
Aliquota 2022 |
Aliquota dal 2023 |
Fino a 5 dipendenti |
0,15% |
0,50% |
Da 5 a 15 dipendenti |
0,55% |
0,80% |
Più di 15 dipendenti |
0,69% |
0,80% |
Commercio, turismo, etc., oltre 50 dipendenti |
0,24% |
0,80% |
Come per la CIGS, le predette aliquote saranno ripartite tra datore di lavoro e lavoratore rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.
Al fine di computare il numero di lavoratori su più matricole contributive, nell’ambito del FIS, i datori di lavoro dovranno richiedere i seguenti codici di autorizzazione all’Istituto previdenziale:
- “9N” per i datori di lavoro che, con più posizioni contributive sul territorio nazionale, realizzano il requisito occupazionale di più cinque dipendenti;
- “0G” per i datori di lavoro che, con più posizioni contributive sul territorio nazionale, realizzano il requisito occupazionale di più cinque dipendenti e fino a 15 dipendenti;
- “0W” per i datori di lavoro che, con più posizioni contributive sul territorio nazionale, realizzano il requisito occupazionale di più 15 dipendenti;
- “9E” per le imprese commerciali, le agenzie di viaggio e turismo, gli operatori turistici, che, operando su più posizioni contributive sul territorio nazionale, realizzano il requisito occupazionale di più cinquanta lavoratori dipendenti.
Recupero contributivo del primo semestre 2022
Come rettificato dal messaggio INPS 1° luglio 2022, n. 2637, le nuove aliquote contributive dovranno essere adottate dalle imprese dalla mensilità di luglio 2022.
Per il recupero dei periodi precedenti (gennaio – giugno 2022) sarà possibile effettuare il recupero della maggiore contribuzione versata ovvero versare la maggiore contribuzione dovuta esponendo sul DM10 i seguenti codici causale nelle denunce di competenza luglio, agosto e settembre 2022.
Recupero CIGO
Per quanto riguarda la nuova platea di soggetti contemplata (apprendisti di primo e terzo livello e lavoratori a domicilio), potenzialmente soggetti alla CIGO, sarà necessario valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore già in uso, “M026”, avente il significato di “Versamento contributo ordinario CIGO anno 2022”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione dovuta;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del contributo dovuto in base all’inquadramento aziendale o al limite dimensionale.
La sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
Recupero CIGS
Ai fini del recupero del contributo CIGS, con la medesima valorizzazione, dovranno essere compilati i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore:
- “L027”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero riduzione contributiva CIGS anno 2022”;
- “L028”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero contributo CIGS anno 2022”;
- “M027”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributivo CIGS ridotto anno 2022”;
- “M032”, già in uso, avente il significato di “Versamento contributo CIGS anno 2022”.
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
- nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione dovuta;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato:
- per il codice “L027” l’importo della quota contributiva da recuperare pari allo 0,63% dell’imponibile contributivo;
- per il codice “L028” l’importo pari allo 0,90% dell’imponibile contributivo;
- per il codice “M027” il contributo da versare pari allo 0,27% dell’imponibile contributivo;
- per il codice “M032” il contributo da versare pari allo 0,90% dell’imponibile contributivo.
Recupero FIS
Ai fini del recupero o del versamento del contributo FIS, invece, dovranno essere inseriti i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore:
- “L029”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero quota contributiva FIS anno 2022 aliquota 0,45%”;
- “L030”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero quota contributiva FIS anno 2022 aliquota 0,65%”;
- “M029”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,15%”;
- “M030”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,10%”;
- “M031”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,04%”;
- “M037”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,69%”;
- “M033”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,24%”;
- “M034”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,55%”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, per le qualifiche diverse dal lavoratore a domicilio e apprendistato di primo e terzo livello, dovrà essere indicato l’importo del contributo ridotto da versare pari a:
- 0,15% dell’imponibile contributivo (0,50% aliquota ordinaria – 0,35% riduzione nei casi di Forza aziendale fino a 5 dipendenti) Codice M029;
- 0,10% dell’imponibile contributivo (0,55% aliquota ridotta 2022 se Forza aziendale maggiore di 5 e minore o uguale a 15 dipendenti - 0,45% aliquota ordinaria anno 2021) Codice M030;
- 0,04% dell’imponibile contributivo (0,69% aliquota ridotta anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 15 dipendenti - 0,65 aliquota ordinaria anno 2021) Codice M031;
- 0,69% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 - 0,11% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 15 dipendenti) Codice M037;
- 0,24% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 - 0,56% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 50 dipendenti e azienda inquadrata come impresa commerciale -inclusa logistica- agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico) Codice M033;
QUADRO NORMATIVO Legge 30 dicembre 2021, n. 234 |
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: