Riforma Cartabia: processo civile e penale sotto la lente dell'INL

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Riforma Cartabia: processo civile e penale sotto la lente dell'INL

Facendo seguito alla riforma operata dal legislatore in tema di giustizia civile e penale (c.d. riforma Cartabia), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 14 aprile 2023, n. 2563, ha fornito le prime indicazioni operative al proprio personale ispettivo sulle novità in materia di processo civile e penale.

Per quanto attiene al processo civile l’obiettivo della citata modifica legislativa è incentrato nel rendere i procedimenti ordinari di cognizione più snelli nel rispetto dei principi comunitari e del dettato di cui all’art. 111, Costituzione.

In particolare, anche a seguito delle ulteriori modifiche apportate dalla Legge n. 197/2022:

  • la riforma del processo civile è stata anticipata al 28 febbraio 2023 (rispetto al termine originario del 30 giugno 2023);
  • sono state anticipate al 1° gennaio 2023 numerose disposizioni riguardanti l’utilizzo di strumenti telematici, così da poter assicurare continuità rispetto alle innovazioni utilizzate durante il periodo emergenziale (udienze mediante collegamenti audiovisivi; obbligatorietà del deposito telematico di atti; redazione dell’atto in formato elettronico; estrazione cartacea dei degli atti telematici; perfezionamento del deposito dell’atto telematico).
Per i procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicheranno le disposizioni precedentemente vigenti.

Processo civile: comunicazioni e notifiche

La procedura di notificazione è stata modificata dall’art. 3, comma 11, lett. b), c) d), e), del decreto legislativo n. 149/2022 ed impatta sugli artt. 137, 139, 147 e 149-bis, Cod. Proc. Civile.

Al riguardo è stato introdotto l’obbligo della notifica a mezzo PEC qualora il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di apposito domicilio digitale come risultante da pubblici elenchi ovvero abbia eletto domicilio digitale ai sensi del D. lgs. n. 82/2005.

Quanto alle incidenze sull’art. 3-bis, L. n. 53/1994:

  • è stato inserito il nuovo comma 1bis, a mente del quale la notificazione alle pubbliche amministrazioni si considera valida se effettuata presso l’indirizzo individuato ai sensi dell’art. 16ter, D.L. n. 179/2012;
  • è stato corretto, al comma 2, il rinvio all’art. 16undecies del D.L. n. 179/2012 (a sua volta abrogato dall’art. 12, comma 1, lett. a) punto 2 del D. Lgs. n. 149/2022) con quello all’art. 196-undecies delle disp. att. c.p.c.;
  • è stato previsto che le notificazioni a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari e si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna, nel contempo prevedendosi che se quest’ultima risulti essere stata generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intenderà perfezionata per il destinatario alle ore 7.

Diverse le modifiche apportate al codice di rito, tra cui si menzionano gli art. 136, 137, 139, 147 e 149-bis, c.p.c.

Processo civile: primo grado di giudizio

Con l’inserimento dei nuovi artt. 127-bis e 127-ter, c.p.c., il legislatore ha reso strutturali lo svolgimento dell’udienza a distanza – mediante collegamento audiovisivo – e la facoltà di sostituire l’udienza in presenza con quella cartolare, ovverosia mediante il deposito/scambio di note scritte.

Per quanto attiene al processo del lavoro - si legge nella nota INL 14 aprile 2023, n. 2563 - è da ritenere che l’unica udienza per cui sia precluso lo svolgimento a distanza sia quella in cui è prevista l’escussione di testimoni ma nulla osta, formalmente, a che il tentativo di conciliazione, l’interrogatorio libero delle parti e la discussione, con lettura del dispositivo o della sentenza con motivazione contestuale, si svolgano attraverso il collegamento audiovisivo.

Quanto ai termini ed alle modalità di svolgimento non vi sono sostanziali modifiche all’impianto strutturale del rito del lavoro di cui agli artt. 409 e ss., c.p.c. sicché rimangono valide le modalità ed i termini di costituzione di cui agli artt. 414, 415 e 416, c.p.c.

Sulla fase decisoria, invece, si segnala esclusivamente la nuova formulazione dell’art. 430, c.p.c., inerente il deposito della sentenza, che si limita a stabilire che quando il deposito è effettuato fuori udienza, lo stesso deve essere oggetto di immediata notifica alle parti.

Processo civile: impugnazioni innanzi la Corte d’Appello

Ai sensi del riscritto art. 434, c.p.c., le impugnazioni innanzi al giudice di seconde cure successive al 28 febbraio 2023 devono indicare, a pena di inammissibilità, e per ciascuno dei motivi, in modo chiaro, sintetico e specifico:

  • il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
  • le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
  • le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Modifiche al processo penale

Le modifiche al codice penale e di procedura penale, operate dal D. lgs. n. 150/2022, hanno diretta incidenza sull’attività di Polizia Giudiziaria.

Invero, il personale ispettivo, ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.lgs. n. 124/2004, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla norma, opera anche in qualità di ufficiale di Polizia Giudiziaria, quale soggetto specializzato in materia di tutela del lavoro. Dunque, laddove nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato gli ispettori dovranno raccogliere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale, secondo le disposizioni proprie del codice.

Al riguardo si evidenzia che la c.d. riforma Cartabia, ha operato sulle seguenti materie:

  • notizia di reato (art. 335 e ss., c.p.p.);
  • identificazione, avvisi e invito all’indagato a dichiarare o eleggere domicilio d’iniziativa della polizia giudiziaria (artt. 349 e 161, c.p.p.);
  • documentazione degli atti della polizia giudiziaria compiuti di iniziativa o delegati dal Pubblico Ministero (art. 351, 357 e 362 c.p.p.);
  • interrogatorio e confronti con la persona sottoposta ad indagini e dell’indagato che sia imputato in procedimento connesso o collegato (art. 363 c.p.p.) quando siano delegati dal P.M. (art. 370 e art. 373 c.p.p.).

Termini per la conclusione delle indagini preliminari

Ai sensi degli artt. 22, comma 1, lett. a), e 98, comma 1, lett. a), D. lgs. n. 150/2022, sono stati rimodulati i termini di durata delle indagini preliminari che, si rammenta, decorrono dalla data in cui il nome della persona alla quale è stato attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato.

In particolare, ai sensi dell’art. 405, comma 2, c.p.p., a seconda della gravità dei reati, la predetta durata sarà pari a:

  • un anno per la generalità dei delitti;
  • sei mesi per le contravvenzioni;
  • un anno e sei mesi per le ipotesi indicate all’art. 407, comma 2, c.p.p.
Il Pubblico Ministero potrà, comunque, chiedere al giudice, la proroga dei suddetti termini laddove le indagini si dimostrino particolarmente complesse.
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