Rifiuto o revoca del nullaosta al lavoro stagionale

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Rifiuto o revoca del nullaosta al lavoro stagionale

Fra le ipotesi di rifiuto o revoca del nulla osta al lavoro stagionale, nei settori agricolo e turistico- alberghiero, in favore di cittadini extraUE, a causa di violazioni commesse dal datore di lavoro nei riguardi di qualsiasi lavoratore dipendente dell’impresa rientrano i casi in cui il datore di lavoro:

  • sia stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare;
  • non abbia rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili.

Invece, il nulla osta al trasferimento intra-societario può essere rifiutato o può essere revocato, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto delle circostanze specifiche del caso, laddove l'entità ospitante:

  • non abbia rispettato i propri obblighi in materia tributaria, di previdenza sociale, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro e di occupazione previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
  • sia stata oggetto di sanzioni per lavoro non dichiarato o occupazione illegale.

Stante quanto sopra, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, poiché la competenza per il rilascio del nulla osta è del SUI, ha chiarito che quest’ultimo dovrà verificare se nei confronti del datore di lavoro richiedente il nulla osta siano stati adottati verbali di accertamento ovvero provvedimenti di diffida accertativa validata.

Ai fini, invece, della verifica dell’adempimento degli obblighi previdenziali, laddove non risultino violazioni nelle banche dati in uso, occorrerà fare affidamento sulle risultanze del DURC on line che potrà essere acquisito direttamente dal SUI prima del rilascio del nulla osta.

Sanzioni

La nota dell’INL prot. n. 3464 del 19 aprile 2017, ricorda, altresì, che il datore che occupa alle proprie dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

La stessa sanzione penale si applica nelle ipotesi di trasferimenti intrasocietari da Paesi extra UE.

Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 10 novembre 2016 – Lavoratori stagionali extraUE – Schiavone

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