Riduzione Tassi BCE: riflessi su pagamenti dilazionati

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Riduzione Tassi BCE: riflessi su pagamenti dilazionati

Il 12 dicembre 2024, la Banca Centrale Europea ha emesso un comunicato - il 18 dicembre 2024 - per annunciare le recenti decisioni del Consiglio direttivo riguardanti la politica monetaria, stabilendo la diminuzione di 25 punti base dei tre principali tassi di interesse, effettiva dal 18 dicembre 2024.

Di conseguenza, a partire da questa data:

  • il tasso di interesse sui depositi presso la BCE è stato abbassato al 3,00%,
  • i tassi per le operazioni di rifinanziamento principali e per quelle marginali sono stati portati rispettivamente al 3,15% e al 3,40%.

Dazi di importazione o esportazione

Nel contesto della politica monetaria, il tasso di interesse per le principali operazioni di rifinanziamento influisce sul calcolo degli interessi sui dazi di importazione o esportazione.

Questi calcoli sono regolati dal Regolamento UE n. 952/2013, che forma il codice doganale dell'Unione;

  • secondo l'articolo 112, questo riguarda i casi in cui si concedono facilitazioni di pagamento, al di fuori dei piani di rateizzazione:
  • l'articolo 114 specifica come vengano calcolati gli interessi di mora sui dazi, dalla scadenza al giorno del pagamento effettivo.

Fiscalità nazionale

Nel contesto della legislazione interna, l'articolo 46 delle norme nazionali che integrano il codice doganale dell'Unione Europea (art. 1) e l'abrogazione contestuale del DPR n. 43/1973 (art. 8), introdotte dal decreto legislativo n. 141/2024, in vigore dal 4 ottobre 2024, regola i diritti doganali nazionali.

La norma stabilisce che le rateizzazioni dei pagamenti, fino al limite massimo consentito, prevedono il pagamento di interessi dopo i primi trenta giorni, calcolati al tasso utilizzato dalla Banca Centrale Europea per le sue operazioni di rifinanziamento principali.

L'interesse applicabile è determinato:

  • dal suo valore al 1° gennaio, per i pagamenti dal 1° gennaio al 30 giugno;
  • dal suo valore al 1° luglio, per i pagamenti dal 1° luglio al 31 dicembre.

Conseguentemente, non essendo previste ulteriori modifiche alla politica monetaria della BCE per il prossimo anno, dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, il tasso di interesse per i pagamenti rateizzati sarà del 3,15%, corrispondente al tasso di riferimento BCE vigente al 1° gennaio 2025.

L'articolo 49 delle norme nazionali che completano il codice doganale dell'Unione, che si occupa dei ritardi nei pagamenti dei diritti doganali, afferma che sono considerati diritti di confine secondo la legislazione nazionale.

Per il calcolo degli interessi di mora si usa il tasso di interesse delle principali operazioni di rifinanziamento della BCE, valido il primo giorno del mese di scadenza, aumentato di due punti percentuali.

Pertanto, per i pagamenti in ritardo a partire dal 1° gennaio 2025, sarà applicato un tasso di interesse del 5,15% (3,15% + 2%).
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