Riduzione Iva limitata alle nuove costruzioni

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Le Entrate – risoluzione n. 202 di ieri – ritengono, richiamando la disposizione n. 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/72, che solo le opere effettuate sulle strade che attraversano centri abitati siano da considerare di urbanizzazione primaria e secondaria, a meno che non siano interventi di “correzione” di ciò che già esiste. E solo quelle opere godranno del vantaggio fiscale rappresentato dall’aliquota Iva al 10 per cento.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 40 – Lavori stradali, Iva ridotta solo per nuove realizzazioni - Rosati

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