Riduzione dell'assegno di mantenimento. No anche se il figlio è maggiorenne, sì in caso di espropriazione

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Con sentenza n. 25300 depositata l'11 novembre 2013, la Cassazione ha escluso che un padre potesse ottenere la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne e convivente con la madre. La figlia non era ancora economicamente autosufficiente e per questo l'ammontare dell'assegno di mantenimento è stato confermato.

In occasione di questa pronuncia, la Suprema corte ha altresì sottolineato che sia il figlio non economicamente autosufficiente sia il genitore con cui questo convive hanno la possibilità di attivarsi per ottenere, da parte dell'altro genitore, il versamento diretto dell'assegno per il mantenimento del figlio. Le due posizioni sono autonome e concorrenti.

Nel testo di altra decisione, la n. 25293 pronunciata sempre l'11 novembre e sempre in materia di mantenimento, i giudici di legittimità hanno invece affermato la possibilità che l'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge venga ridotto nell'ipotesi in cui l'immobile di proprietà dell'obbligato sia stato oggetto di espropriazione.
Anche in
  • ItaliaOggi7, p. 20 – Figli over18, assegni al genitore - Alberici

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