Ricorso cautelare per cassazione davanti al giudice "emittente"
Pubblicato il 18 gennaio 2021
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Alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione era stato chiesto di chiarire dove dovesse essere presentato il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che avesse emesso la misura.
Si chiedeva, in particolare, se lo stesso ricorso dovesse essere presentato esclusivamente presso l'organo giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato ovvero potesse essere inoltrato nei luoghi di cui all'articolo 582, comma 2, del Codice procedura penale e se, in tale ultimo caso, dovesse ritenersi tempestivamente proposto solo nel rispetto dei termini di cui all'articolo 311 comma 1 cpp alla Cancelleria del giudice emittente il provvedimento a seguito di trasmissione a cura della Cancelleria dell'ufficio giudiziario o dell’agente consolare all'estero.
Sulla specifica questione, le Sezioni Unite penali della Suprema corte si sono pronunciate con sentenza n. 1626 del 14 gennaio 2021, escludendo la seconda ipotesi prospettata nel quesito.
In particolare, hanno enunciato apposito principio di diritto ai sensi del quale:
“Il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall’articolo 311, comma secondo, Cpp, del giudice che ha emesso l’ordinanza”.
Nella loro pronncia, gli Ermellini hanno quindi precisato come si ponga a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo.
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