Ricorsi Inps, cosa cambia con il nuovo regolamento
Pubblicato il 18 maggio 2023
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Resa nota dall’Inps l’adozione del nuovo Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’Istituto, adottato con propria delibera n. 8 del 18 gennaio 2023.
La materia è illustrata nella circolare n. 48 del 17 maggio 2023.
Ambito di applicazione
Il Regolamento, che si applica alla trattazione e definizione dei ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati e delle Commissioni centrali e periferiche dell’Istituto, compresi i Comitati di vigilanza delle gestioni autonome, introduce anche specifiche disposizioni relative al riesame dei provvedimenti di concessione di competenza delle Commissioni provinciali Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli e dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali.
L’ambito di applicazione del Regolamento è stato inoltre esteso ai ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate relative al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi.
Come si presentano i ricorsi
I ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati e delle Commissioni devono essere presentati in via telematica dall’interessato o tramite gli Istituti di patronato.
In caso di persona incapace, il ricorso è sottoscritto dal rappresentante legale, mentre in caso di presentazione diretta da parte dell’interessato si intende validamente presentato anche se non sottoscritto.
Sempre in via telematica devono essere presentati i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti.
Quando si presentano i ricorsi
I provvedimenti dell’Istituto possono essere impugnati entro 90 giorni dalla loro ricezione, termine ridotto di 30 giorni per la presentazione del ricorso ai Comitati di vigilanza, per i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti e per quelli al Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale ordinaria.
Con riguardo ai termini per la proposizione dei ricorsi ai Comitati di vigilanza per i provvedimenti di pensione, il termine decorre dalla ricezione del primo pagamento della prestazione, salvo che il provvedimento risulti spedito con l’utilizzo di posta raccomandata.
Essendo disponibile in formato telematico il prospetto di liquidazione del TFS e del TFR, nell’area riservata sezione “MyINPS”, sezione “Fascicolo previdenziale del cittadino”, del sito www.inps.it, il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso avverso i prospetti di liquidazione è calcolato dalla data in cui l’utente ha preso visione del provvedimento.
In caso di mancata adozione del provvedimento da parte della Struttura territoriale, il termine entro il quale è possibile presentare ricorso amministrativo decorre invece dal 121° giorno successivo a quello della presentazione della domanda.
Decisione del ricorso
Il ricorso deve essere deciso entro novanta giorni dalla data di ricezione dello stesso, attestata dal protocollo informatico, ferma restando la possibilità per il Comitato di esaminare i ricorsi e decidere anche dopo la scadenza del suddetto termine.
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