Ricognizione firmata dal cliente? Rapporto e quantum provati

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Ricognizione firmata dal cliente? Rapporto e quantum provati

L’atto di accertamento del credito, sottoscritto dalle parti, costituisce riconoscimento del debito titolato e, quindi, prova sia dell’esistenza del rapporto che del quantum dovuto al creditore.

E’ quanto si ricava dall’ordinanza di Cassazione n. 19707 del 21 settembre 2020, pronunciata a conferma del rigetto di un’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di un professionista, un avvocato, per il recupero delle somme dovutegli da due clienti a titolo di compenso professionale.

I ricorrenti avevano lamentato l’incertezza del credito vantato dal legale e l’inesistenza di un rapporto professionale sottostante.

A loro dire, i giudici di merito avevano errato nel considerare di rilievo, ai fini della decisione, l’atto di accertamento dei crediti depositato, in atti, dal professionista.

Per la difesa degli opponenti, infatti, poiché la ricognizione del debito non integra una fonte autonoma di obbligazione, avendo solo un effetto confermativo del persistente rapporto fondamentale, essa comporterebbe solo l’inversione dell’onere della prova dell’esistenza di quest’ultimo. Il credito vantato dall’avvocato, ciò posto, doveva essere negato a causa della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda.

Gli Ermellini hanno giudicato tale doglianza infondata ed hanno precisato, in realtà, che la ricognizione del debito dispensa il destinatario della dichiarazione dell’onere di provare quel rapporto, che si presume, così, fino a prova contraria.

Nel caso in esame, il Tribunale, qualificando l’atto di accertamento dei crediti come atto di espresso riconoscimento del debito titolato da parte degli opponenti al decreto ingiuntivo, ha interpretato l’atto e ha ritenuto provati sia il rapporto d’opera professionale in relazione ai procedimenti e alle attività in esso descritti, sia il quantum del diritto di credito dell’avvocato.

Prova che non era stata scalfita dalle deduzioni dei ricorrenti posto che l’atto di ricognizione del debito era stato sottoscritto da entrambi, dovendosi così ritenere provato che essi avevano conferito l’incarico professionale all'avvocato.

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