Riciclaggio. Basta un evidente indizio di illecito per il sequestro

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Riciclaggio. Basta un evidente indizio di illecito per il sequestro

La Suprema corte ha cassato, con rinvio, la decisione con cui il Tribunale del riesame aveva annullato il sequestro preventivo disposto dal Gip nei confronti di due indagati, in ordine ad un’indagine per riciclaggio.

I giudici di merito, in particolare, avevano fondato l’annullamento della misura cautelare su un asserito difetto di motivazione circa il reato presupposto. A detta del Tribunale, ossia, il provvedimento di sequestro, in merito al “fumus”, doveva essere sorretto da una motivazione che consentisse di individuare la tipologia del reato presupposto.

Il Pubblico ministero aveva promosso ricorso in sede di legittimità, lamentando un’inosservanza ovvero erronea applicazione dell’art. 648-bis c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione.

Di particolare rilievo, secondo il Pm, il dato della disponibilità, da parte degli indagati, di una ingentissima somma di denaro in contanti, rinvenuta in occasione del loro rientro in Italia dall'estero.

Fatto che, di per sé, integrava un evidente indizio di illecito, imponendo un’inversione dell'onere della prova a loro carico in merito all'esistenza di una plausibile spiegazione sulla circostanza.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2466 del 21 gennaio 2021, ha ritenuto tale doglianza fondata: in sede di riesame del sequestro – ha ricordato - il Tribunale è tenuto a stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, compiendo l’accertamento della sussistenza del “fumus commissi delictisotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, da valutare così come esposti al fine di verificare se essi consentano di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipizzata dalla norma incriminatrice.

E’ stato quindi ribadito anche il consolidato orientamento della Corte di legittimità, secondo cui, in tema di misure cautelari, l'accertamento del reato di riciclaggio non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, né della precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute.

Il Tribunale del riesame, ciò considerato, aveva errato in diritto, posto che - come detto - aveva annullato il sequestro preventivo per difetto di motivazione circa il reato presupposto.

La Seconda sezione della Cassazione ha quindi sottolineato come, nel giudizio di rinvio, il Tribunale del riesame dovrà rivalutare la vicenda cautelare, verificando se gli elementi disponibili possano consentire di ritenere sufficientemente delineato il fumus del delitto di riciclaggio, con riferimento, nella specie, ad operazioni di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Questo, considerando le peculiarità della fase incidentale, rispetto alla necessità di identificare l'esatta e specifica dinamica e consistenza.

Il dato della disponibilità di un’ingentissima somma di denaro in contanti, così come quello del rinvenimento di fatture per operazioni inesistenti di acquisizione dall'estero di beni da parte di società appena create – si legge nelle conclusioni della sentenza - dovranno essere valutati tenendo conto della fase in cui si trovano le indagini e della stessa “liquidità” dell'imputazione.

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