Ricercatori e addetti alle corse ippiche: chi deve iscriversi alla Gestione separata
Pubblicato il 13 novembre 2025
In questo articolo:
- Incarichi di ricerca: quadro normativo di riferimento
- Soggetti che possono conferire e ricevere gli incarichi
- Obblighi contributivi e aliquote
- Iscrizione alla Gestione separata
- Denuncia contributiva tramite Uniemens
- Addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella
- Lavoratori interessati
- Obblighi contributivi
- Iscrizione alla Gestione separata
- Versamento dei contributi
- Denuncia tramite Uniemens
- Scadenze e termini per l’adeguamento
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Chiarimenti in materia di iscrizione alla Gestione separata Inps per due categorie di lavoratori, al centro della circolare n. 142 del 12 novembre 2025.
La prima categoria è quella dei titolari degli incarichi di ricerca disciplinati dall’articolo 22 ter della legge n. 240/2010: si tratta di una nuova figura contrattuale finalizzata a favorire l’avvicinamento dei giovani laureati alle attività di ricerca e innovazione presso università, enti pubblici di ricerca e istituzioni assimilate.
La seconda interessa invece gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, per i quali l’articolo 1, comma 553, della legge n. 207/2024 ha introdotto l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dal 1° gennaio 2025: sono lavoratori che svolgono attività connesse alla gestione delle corse e delle manifestazioni equestri sulle quali è autorizzato l’esercizio delle scommesse sportive e sono iscritti in apposito registro istituito dal ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
L’obiettivo dell’intervento normativo illustrato nella circolare è quello di estendere la tutela previdenziale a categorie professionali che, pur svolgendo attività continuative o periodiche con caratteristiche parasubordinate, non erano precedentemente ricomprese tra i soggetti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.
L’Inps riepiloga dunque il contesto legislativo che ha portato all’istituzione delle nuove tipologie di rapporto, in modo da assicurare un quadro chiaro e omogeneo per tutti i soggetti coinvolti, garantendo in questo modo una maggiore uniformità nella copertura previdenziale, evitando difformità interpretative ed assicurando che i compensi percepiti dai lavoratori interessati siano assoggettati alle corrette aliquote contributive.
Dal punto di vista operativo, la circolare definisce in modo dettagliato gli obblighi contributivi applicabili, la ripartizione degli oneri tra i soggetti coinvolti e le modalità di denuncia e versamento da effettuare tramite i flussi Uniemens.
La circolare descrive inoltre i nuovi “Tipo rapporto” Uniemens necessari per identificare correttamente i soggetti nel flusso contributivo.
Ma entriamo nel dettaglio.
Incarichi di ricerca: quadro normativo di riferimento
Il quadro normativo relativo agli incarichi di ricerca è stato profondamente rinnovato con l’introduzione dell’articolo 22 ter della legge n. 240/2010 che ha introdotto una nuova figura contrattuale finalizzata a favorire l’accesso qualificato alle attività di ricerca da parte dei giovani laureati, garantendo allo stesso tempo una disciplina normativa chiara e un inquadramento previdenziale omogeneo.
La norma rappresenta un tassello fondamentale nell’implementazione delle politiche previste dal PNRR, con particolare riferimento alla Missione 4 Componente 1 che mira a rafforzare i percorsi di formazione e ricerca all’interno degli enti universitari e degli istituti scientifici.
L’articolo 22 ter stabilisce infatti che gli incarichi di ricerca hanno lo scopo di fornire una prima esperienza nell’attività scientifica, sotto la supervisione di un tutor, e possono avere una durata compresa tra un minimo di un anno e un massimo di tre, inclusi eventuali rinnovi.
La disciplina normativa definisce inoltre limiti di compatibilità con altri percorsi formativi o contrattuali, come le borse di dottorato o i contratti post-doc, al fine di evitare la sovrapposizione di incarichi che potrebbero compromettere la finalità formativa della posizione.
L’aspetto più rilevante della riforma è il collegamento diretto con la Gestione separata dell’Inps: il legislatore ha infatti previsto che gli incarichi di ricerca siano soggetti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, scelta che riconosce la natura parasubordinata dell’attività svolta e consente ai giovani ricercatori di maturare una posizione contributiva che confluirà nella loro futura posizione previdenziale.
Soggetti che possono conferire e ricevere gli incarichi
Gli incarichi di ricerca possono essere conferiti esclusivamente dalle istituzioni individuate dall’articolo 22, comma 1, della legge n. 240/2010, vale a dire:
- università statali, non statali e telematiche;
- enti pubblici di ricerca;
- istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è equipollente al titolo di dottore di ricerca.
Queste istituzioni sono tenute a disciplinare modalità e criteri di conferimento mediante appositi regolamenti interni, garantendo trasparenza e accesso pubblico ai bandi e alle relative procedure di selezione.
Per quanto riguarda i destinatari, gli incarichi di ricerca possono essere attribuiti esclusivamente a giovani studiosi che soddisfano precisi requisiti:
- possesso di una laurea magistrale o laurea a ciclo unico;
- conseguimento del titolo da non più di sei anni;
- presenza di un curriculum idoneo allo svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca.
Obblighi contributivi e aliquote
Il conferimento di un incarico di ricerca comporta la piena applicazione delle disposizioni vigenti in materia di contribuzione alla Gestione separata: l’articolo 22 ter richiama infatti il sistema contributivo previsto per i collaboratori coordinati e continuativi, includendo sia la contribuzione IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) sia le aliquote aggiuntive previste per altre prestazioni tutelate.
La contribuzione è dovuta sull’intero importo del trattamento economico corrisposto al ricercatore e prevede l’applicazione delle aliquote fissate annualmente. La ripartizione degli oneri contributivi segue lo schema già applicato ai co.co.co.:
- 1/3 del contributo è a carico del ricercatore;
- 2/3 sono a carico dell’istituzione conferente.
L’ente conferente è responsabile del versamento dell’intera contribuzione, trattenendo la quota a carico del ricercatore sul compenso erogato. Il pagamento deve essere effettuato entro le scadenze previste dalle norme generali in materia di gestione dei collaboratori iscritti alla Gestione separata.
Aliquote contributive per il 2025
Le aliquote applicabili per l’anno 2025 sono le seguenti:
- 33% per la contribuzione IVS;
- 0,72% per la contribuzione maternità/paternità, malattia e degenza ospedaliera;
- 1,31% quale aliquota per il finanziamento della prestazione DIS-COLL.
Iscrizione alla Gestione separata
L’Inps precisa che i titolari degli incarichi di ricerca devono provvedere all’iscrizione alla Gestione separata entro trenta giorni dall’inizio dell’attività. La procedura di iscrizione è interamente digitalizzata e può essere effettuata secondo tre modalità.
- Portale Inps, mediante il servizio “Iscrizione dei lavoratori parasubordinati alla Gestione Separata”, accessibile tramite credenziali SPID, CIE o CNS.
- Intermediari abilitati, come consulenti del lavoro e patronati, che possono trasmettere la richiesta tramite i canali telematici dedicati.
- Accesso al fascicolo previdenziale, dove il lavoratore potrà successivamente consultare l’estratto dei contributi versati dall’istituzione conferente.
Durante la procedura, il ricercatore deve indicare la data di inizio dell’incarico e confermare i propri dati anagrafici. La registrazione avviene automaticamente senza assegnazione di un numero di matricola specifico.
Denuncia contributiva tramite Uniemens
La denuncia e il versamento della contribuzione spettano all’istituzione conferente, che deve trasmettere mensilmente il flusso Uniemens indicando i compensi effettivamente erogati.
La data di competenza deve coincidere con il mese del pagamento, indipendentemente dal periodo in cui è stata svolta l’attività di ricerca.
Per identificare correttamente i titolari degli incarichi di ricerca, l’Inps ha introdotto uno specifico Tipo Rapporto: R5 - Incarichi di ricerca - art. 22-ter L. 240/2010
Questo codice deve essere inserito nell’elemento <TipoRapporto> della sezione <ListaCollaboratori> all’interno del flusso Uniemens. Esso consente all’Istituto di riconoscere la particolare natura del rapporto e applicare correttamente le regole contributive previste.
La copertura assicurativa viene attribuita sulla base dei contributi effettivamente versati.
NOTA BENE: in caso di versamenti parziali, la copertura viene ripartita proporzionalmente su tutte le posizioni denunciate, poiché per la Gestione separata non opera il principio di automaticità delle prestazioni previsto dall’articolo 2116 del codice civile.
Addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella
Per l’obbligo contributivo previsto per gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, il riferimento normativo è dato dall’articolo 1, comma 553, della legge n. 207/2024 che ha modificato l’articolo 2 della legge n. 335/1995, ampliando il perimetro dei soggetti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.
La modifica ha inserito infatti all’interno dell’articolo 2 il nuovo comma 29 bis, con cui il legislatore ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i lavoratori che svolgono attività di controllo, disciplina e altre mansioni correlate alle corse ippiche e alle manifestazioni equestri sulle quali è autorizzato l’esercizio delle scommesse sportive.
Il nuovo comma definisce anche le aliquote contributive, la ripartizione dell’onere previdenziale e l’introduzione di un regime transitorio valido fino al 31 dicembre 2027.
Lavoratori interessati
L’obbligo contributivo riguarda gli addetti che svolgono attività di controllo, verifica, disciplina e altre mansioni relative allo svolgimento delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, purché tali eventi prevedano l’autorizzazione allo svolgimento delle scommesse sportive.
Le attività comprese includono, ad esempio, la verifica del rispetto delle norme tecniche, l’accertamento della regolarità delle gare, il controllo dei cavalli partecipanti e la supervisione generale delle manifestazioni.
Requisito fondamentale per l’applicazione dell’obbligo contributivo è l’iscrizione dell’addetto nell’apposito registro istituito ai sensi del decreto ministeriale del 23 febbraio 2015, registro tenuto dal ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che sovrintende alle attività del settore ippico e alle manifestazioni equestri regolamentate.
Dal punto di vista fiscale, i compensi percepiti da questi lavoratori assumono la natura di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera l-bis), del D.P.R. n. 917/1986.
Obblighi contributivi
Gli obblighi contributivi introdotti dal comma 29 bis dell’articolo 2 della legge n. 335/1995 sono specifici e differenziati in base alla posizione previdenziale del lavoratore.
Per i soggetti privi di altra forma di previdenza obbligatoria, l’aliquota complessiva applicabile è composta da:
- 25% per le prestazioni IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);
- 2,03% per le prestazioni non pensionistiche, quali maternità/paternità, malattia, degenza ospedaliera e DIS-COLL.
Pertanto, l’aliquota totale raggiunge il 27,03%.
Per i soggetti già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, l’aliquota IVS è invece ridotta al 24%, fermo restando l’obbligo della contribuzione aggiuntiva per le prestazioni non pensionistiche, che continua ad applicarsi.
NOTA BENE: il contributo deve essere calcolato esclusivamente sulla parte dei compensi che eccede la franchigia annuale di 5.000 euro.
Regime transitorio fino al 31 dicembre 2027
La norma prevede un regime transitorio fino al 31 dicembre 2027, secondo cui la contribuzione IVS deve essere calcolata su un imponibile ridotto al 50% del compenso imponibile (oltre la franchigia).
A partire dal 1° gennaio 2028, l’imponibile sarà invece pari al 100% del compenso eccedente la franchigia.
Iscrizione alla Gestione separata
Anche in questo caso gli addetti devono procedere con l’iscrizione alla Gestione separata entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, con procedura interamente telematica che può essere gestita attraverso:
- il portale Inps, mediante il servizio “Iscrizione dei lavoratori parasubordinati alla Gestione Separata”, accessibile con SPID, CIE o CNS;
- gli intermediari abilitati, che possono effettuare la procedura tramite i canali telematici dedicati.
Una volta completata l’iscrizione, il lavoratore è registrato senza assegnazione di un numero identificativo specifico. Attraverso il Fascicolo previdenziale, l’interessato può verificare i contributi via via versati dal Ministero competente.
Versamento dei contributi
Gli adempimenti relativi al pagamento e alla denuncia dei contributi sono posti integralmente a carico del ministero dell’agricoltura, responsabile anche della quota a carico del lavoratore, che viene trattenuta direttamente dal compenso.
Il versamento può avvenire tramite:
- modello F24 o F24EP, compilando gli appositi campi della sezione Inps;
- mandato di tesoreria;
- sistema IGRUE - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea.
Nel caso di versamenti tramite tesoreria o IGRUE devono essere sempre indicati:
- il codice fiscale del ministero;
- il periodo di erogazione del compenso (espresso in mese/anno);
- la causale contributiva CXX per i lavoratori privi di altra forma di previdenza obbligatoria e C10 per i lavoratori già assicurati presso altre gestioni o titolari di pensione diretta.
Attenzione: analogamente agli altri committenti della Gestione separata, non è ammessa la compensazione tramite F24 di eventuali eccedenze contributive.
Denuncia tramite Uniemens
La denuncia dei compensi erogati deve essere trasmessa tramite i flussi Uniemens; il mese di competenza è quello in cui il compenso viene effettivamente pagato, indipendentemente dal periodo di svolgimento dell’attività.
La compilazione del flusso deve rispettare precise regole e utilizzare i nuovi Tipi Rapporto introdotti dall’Inps per identificare correttamente i lavoratori.
- D8 - Addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella non assicurati presso altre gestioni (aliquota IVS 25%).
- D9 - Codice da utilizzare per indicare l’imponibile contributivo relativo alle aliquote aggiuntive (2,03%) per maternità/paternità, malattia, degenza ospedaliera e DIS-COLL. È obbligatorio l’invio congiunto dei codici D8 e D9.
- D10 - Addetti già assicurati presso altre gestioni o titolari di pensione diretta (aliquota IVS 24%).
Il flusso Uniemens deve riportare:
- l’imponibile previdenziale ridotto al 50% (fino al 31 dicembre 2027);
- la franchigia di 5.000 euro da dedurre dai compensi annui;
- la corretta indicazione del periodo di attività attraverso l’elemento “periodo di attività dal/al”.
Anche in questo caso, poiché per la Gestione separata non opera la regola dell’automaticità delle prestazioni la copertura contributiva è attribuita solo in relazione ai contributi effettivamente versati. In caso di versamento parziale, la copertura viene ripartita proporzionalmente su tutti i lavoratori denunciati nel flusso.
Scadenze e termini per l’adeguamento
La circolare Inps n. 142 del 12 novembre 2025 stabilisce con precisione le scadenze e i termini entro i quali le istituzioni interessate devono adeguarsi ai nuovi obblighi contributivi relativi sia agli incarichi di ricerca sia agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella.
Tali indicazioni derivano dall’applicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Inps del 26 marzo 1993, approvata con decreto ministeriale del 7 ottobre 1993, la quale disciplina i tempi di entrata in vigore degli adempimenti conseguenti all’emanazione di nuove istruzioni operative da parte dell’Istituto.
Questa delibera prevede che, in presenza di nuovi obblighi contributivi o di modifiche nella struttura dei flussi dichiarativi, gli adempimenti introdotti possano essere assolti entro un termine massimo di tre mesi dalla data di pubblicazione della circolare che li ha resi operativi. Ciò consente ai soggetti coinvolti di avere un periodo di tempo adeguato per adeguare i propri sistemi amministrativi e contabili, aggiornare le procedure interne e informare gli operatori responsabili della gestione delle denunce contributive.
Nel caso specifico della circolare n. 142/2025, la pubblicazione è avvenuta il 12 novembre 2025; di conseguenza, il termine ultimo per l’adeguamento e il corretto invio dei flussi contributivi conformi alle nuove istruzioni coincide con il mese di febbraio 2026, comprendendo l’intero arco di tre mesi previsto dalla delibera.
Entro tale periodo, le istituzioni conferenti incarichi di ricerca e il ministero dell’agricoltura, in qualità di soggetto erogatore dei compensi agli addetti alle corse ippiche, devono assicurarsi di adottare pienamente:
- i nuovi Tipi Rapporto previsti per il flusso Uniemens, tra cui il codice R5 per gli incarichi di ricerca e i codici D8, D9 e D10 per gli addetti alle manifestazioni ippiche;
- le nuove modalità di calcolo e versamento della contribuzione;
- l’adeguamento dei sistemi informativi e dei software gestionali utilizzati per la predisposizione dei flussi;
- la corretta gestione delle scadenze di pagamento dei contributi relativi ai compensi effettivamente erogati nei mesi successivi alla pubblicazione della circolare.
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