Ricerca e Sviluppo. Riversamento spontaneo per utilizzo indebito del credito

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Ricerca e Sviluppo. Riversamento spontaneo per utilizzo indebito del credito

Il decreto fisco/lavoro approvato dal Consiglio dei ministri il 15 ottobre ha trovato la strada dell’ufficialità con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 del decreto legge n. 146, entrato in vigore oggi 22 ottobre.

Tra i temi che compongono il provvedimento sono presenti quelli relativi alla sanatoria per credito d’imposta R&S indebitamente fruito.

Sanatoria bonus R&S: l’oggetto

Al comma 7 dell’articolo 5 del DL n. 146/2021 è normato il riversamento dei crediti compensati, relativi ai periodi di imposta dal 2014 al 2019, senza interessi e sanzioni. Si tratta del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3, Dl n. 145/2013.

Tale specie di regolarizzazione riguarda:

- i soggetti che, nel periodo suddetto, hanno sostenuto spese relative ad attività in tutto o in parte non qualificabili tra quelle di ricerca e sviluppo ammissibili ai fini del credito d'imposta;

- coloro che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

Non possono, però, avvalersi della sanatoria i soggetti che hanno usato il credito come risultato di

  • condotte fraudolente;
  • fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
  • false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti.

Sono altresì escluse le ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili.

Procedura di riversamento

I contribuenti che intendono avvalersi della procedura dovranno inviare una richiesta alle Entrate entro il 30 settembre 2022; le specifiche della richiesta saranno oggetto di apposito provvedimento da emanare da parte dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 maggio 2022.

L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022. Inoltre, viene specificato che:

  • il versamento può essere rateizzato in tre importi da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. Sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale;
  • non è possibile avvalersi della compensazione.

Il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, e l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi.

Sanatoria bonus R&S. Atti impositivi

La procedura di riversamento non trova spazio nel caso in cui l’utilizzo in compensazione sia già stato oggetto di accertamento con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto (22 ottobre 2021).

Invece, se gli atti accertativi non hanno natura definitiva si può dar luogo al riversamento che, però, deve obbligatoriamente comprendere tutto l’importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi. Viene esclusa la possibilità di rateizzare.

Tale ultima previsione riguarda anche i casi di giudizio pendente davanti al giudice tributario. Dunque, l’impresa può scegliere se proseguire nella causa oppure porre fine al contenzioso e procedere con il riversamento.

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