Ricerca e sviluppo, pronto il modello per la sanatoria
Pubblicato il 09 giugno 2022
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Con il provvedimento n. 188987 dello scorso 1° giugno, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto il modello e le istruzioni per la richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito d’imposta R&S per i soggetti che hanno indebitamente fruito del beneficio relativo al quinquennio 2015-2019. In particolare, i soggetti che, alla data del 22 ottobre 2021, hanno utilizzato indebitamente in compensazione il bonus ex art. 3 del D.L.n.145/2013, possono regolarizzare la propria posizione, senza il pagamento di sanzioni e interessi, accedendo alla procedura di “riversamento” spontaneo del suddetto importo. Detta procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi al 22 ottobre 2021. La sanatoria è, poi, esclusa nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o fatture che documentano operazioni inesistenti, mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
Soggetti interessati
Interessati dallo stralcio di sanzioni e interessi previsti dalla procedura in esame sono i soggetti che intendono “riversare” il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2019, utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021, che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
- hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
- hanno applicato il comma 1-bis dell’art. 3 del D.L. 145/2013 in maniera “non conforme” a quanto dettato dalla interpretazione “autentica” recata dall’articolo 1, comma 72, della L. 145/2018 secondo cui per i soggetti commissionari residenti in Italia che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati Ue, SEE o Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996, ai fini del calcolo del bonus spettante rilevano solo le spese relative alle attività svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio nazionale, non anche all’estero;
- hanno commesso “errori” nella quantificazione o individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.
Casi di esclusione e decadenza
La procedura di regolarizzazione, tuttavia, non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato “accertato” con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti divenuti “definitivi” alla data del 22 ottobre 2021 (sono “definitivi” gli atti/provvedimenti che non sono più soggetti ad impugnazione o che vengono definiti con il pagamento o con altra forma di definizione oppure oggetto di pronunce passate in giudicato). La regolarizzazione resta , in ogni caso, esclusa nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato:
- di condotte fraudolente;
- di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
- di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
- della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
Nel caso in cui gli Uffici, dopo la presentazione dell’istanza, accertino in capo al contribuente una o più condotte “fraudolente”, il contribuente decade dalla procedura e la richiesta non produce effetti.
Le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti.
Procedura di regolarizzazione
Per il riversamento spontaneo del credito d’imposta R&S indebitamente utilizzato occorre inviare apposita “istanza” all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 30 settembre, specificando:
- il periodo d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta;
- gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo;
- tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.
Attenzione che – come precisato nelle istruzioni al modello - la rideterminazione del credito di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, ai fini dell’accesso alla procedura di riversamento, potrebbe avere un impatto sul quadro RU della dichiarazione dei redditi per l’anno 2021 (non ancora presentata). È necessario, pertanto, tener conto della variazione apportata al momento della presentazione della medesima dichiarazione.
Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello da utilizzare per inoltrare la domanda di accesso alla procedura e le relative istruzioni sono state definite con il provvedimento n. 188987 del 1° giugno 2022.
Il modello è presentato “esclusivamente” in via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al DPR 322/1998 ovvero tramite un intermediario abilitato di cui al DPR 322/1998 e successive modificazioni. La trasmissione telematica del modello è effettuata utilizzando il software denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo” reso disponibile dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale. Con un apposito provvedimento saranno approvate le specifiche tecniche ed i controlli relativi al prodotto e alla trasmissione telematica delle istanze.
È fatto comunque obbligo, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di rilasciare all’interessato un esemplare “cartaceo” del modello nonché copia della attestazione dell’avvenuto ricevimento dell’istanza da parte delle Entrate. Il modello, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall’interessato, deve essere conservato a cura di quest’ultimo.
L’istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l’avvenuta ricezione. È, in ogni caso, consentita la sostituzione dell’istanza originaria, barrando la casella “Istanza sostitutiva”. La sostituzione dell’istanza originaria è ammessa fino al 30 settembre 2022 a condizione che risulti validamente presentata la domanda originaria.
Ricevuta di presentazione del modello
L’Agenzia delle entrate “attesta” l’avvenuta trasmissione della richiesta mediante una ricevuta contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline). Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia delle entrate.
La richiesta si considera non trasmessa qualora il file che la contiene sia scartato per il mancato rispetto delle indicazioni previste nelle specifiche tecniche e nei controlli. L’eventuale scarto del file trasmesso viene comunicato, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione, il quale può riproporne la corretta trasmissione entro i consueti 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione dello scarto.
Modalità di pagamento
L’importo della regolarizzazione deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione, oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere:
- la prima, entro il 16 dicembre 2022;
- le successive, entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024.
mediante il modello F24 – Elementi identificativi (cd. “Elide”) ed utilizzando i codici tributo che saranno istituiti con una apposita risoluzione dell’Agenzia delle entrate. In caso di pagamento rateale, sono dovuti - a decorrere dal 17 dicembre 2022 - gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è, tuttavia, effettuato senza avvalersi della compensazione; quindi, non è possibile effettuare il versamento del dovuto con compensazione in F24 di altri crediti spettanti.
La procedura di riversamento non dà, comunque, luogo alla restituzione delle somme eccedenti, qualora già versate, rispetto a quanto dovuto. La rateazione, in particolare:
- non è ammessa nel caso in cui l’importo del credito di imposta da riversare sia stato accertato con atto di recupero o atto impositivo, notificato alla data del 22 ottobre 2021, e non ancora divenuto definitivo a tale data ovvero se è stato constatato con Pvc già consegnato alla stessa data. In tal caso, il contribuente che intenda aderire alla procedura deve riversare entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione;
- è “ammessa” nel caso in cui il contribuente che aderisce alla procedura è stato interessato da atto di recupero o atto impositivo, notificato “successivamente” alla data del 22 ottobre 2021, ovvero da constatazione contenuta in un processo verbale consegnato successivamente alla medesima data.
Quindi, nel caso in cui l’utilizzo del credito d’imposta sia stato già constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021, il riversamento deve riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza possibilità di applicare la rateazione prevista. Pertanto, anche in caso di atto non definitivo al 22 ottobre 2021 si può accedere alla sanatoria (evitando il pagamento di sanzioni ed interessi) provvedendo al riversamento del beneficio ottenuto ma perdendo, però, la possibilità di fruire della dilazione del pagamento in tre rate.
Presenza di atto istruttorio |
Nel caso in cui oggetto del riversamento spontaneo è il credito di imposta R&S constatato in un processo verbale (PVC), il contribuente deve inserire, nella relativa sezione del modello, la data della consegna del verbale. Così, ad esempio, se nel Pvc consegnato nel 2018 è stato constatato un indebito utilizzo di un credito maturato nel 2016, nella sezione II dell’istanza andrà riportata la data di consegna del verbale del 2018. Si rileva che la presenza di un Pvc consegnati fino al 22 ottobre 2021 preclude il ricorso al riversamento in forma rateale. In questo caso, l’indebito utilizzo emergente deve essere riversato in unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Nel caso di processi verbali consegnati “dopo” il 22.10.2021 e fino alla data di presentazione della domanda è consentito il ricorso al riversamento rateale. |
Presenza di atto di recupero crediti o altro provvedimento impositivo |
Se oggetto del riversamento è il credito di imposta R&S contestato con atto di recupero crediti o con altro atto impositivo, il contribuente deve inserire, nel relativo riquadro del modello, il numero dell’atto che intende regolarizzare e la data di notifica dello stesso. Così, ad esempio, se con un atto notificato nel 2018 è stato contestato un indebito utilizzo di un credito maturato nel 2016, nella sezione II dell’istanza andrà riportata la data di notifica dell’atto del 2018. Si evidenzia che la presenza di atti di recupero crediti o altri provvedimenti impositivi notificati fino alla data del 22 ottobre 2021 preclude il ricorso al riversamento in forma rateale. In questo caso, quindi, l’indebito utilizzo emergente deve essere riversato in unica soluzione entro il 16.12.2022. Nel caso di atti di recupero o altri provvedimenti impositivi notificati dopo il 22.10.2021 e fino al 30 settembre 2022 (data presentazione istanza) è consentito il ricorso al riversamento rateale. |
Sul piano operativo, occorre procedere alla compilazione della sezione VI del modello al fine di riportare, distinte per i periodi d’imposta, le somme oggetto di riversamento spontaneo.
Nello specifico, devono essere indicati:
- nel campo “unica soluzione”, il totale delle somme non rateizzabili da riversare integralmente entro il 16 dicembre 2022, in relazione ad ogni sezione compilata;
- nei campi relativi alla rateazione, gli importi suddivisi per rata in relazione ad ogni sezione.
Perfezionamento della procedura
La procedura di riversamento si “perfeziona” con l’integrale versamento del dovuto (in unica soluzione ovvero con l’ultima rata dell’intero importo dovuto). Nel caso del riversamento “rateale”, tuttavia, il mancato pagamento di “una” delle rate entro la data di scadenza prevista (incluso il pagamento della prima rata e non versamento delle rate successive) comporta:
- il mancato perfezionamento della procedura;
- l’iscrizione a “ruolo” dei residui importi dovuti;
- l’applicazione di una sanzione pari al 30% degli stessi importi e degli interessi nella misura prevista dall’articolo 20 del D.P.R. n.602/73 con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022.
In esito al perfezionamento della procedura è esclusa la punibilità per il delitto di indebita compensazione di cui all’articolo 10-quater del DLgs.74/2000 che condanna chi non versa le somme dovute impiegando crediti d’imposta non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore a 50 mila euro. Restano ferme le criticità evidenziate dalla dottrina. Si conferma, infatti, che dall’importo dovuto si scomputano le somme già versate, sia a titolo definitivo che non definitivo, senza tener conto di sanzioni e interessi; aspetto, questo, che appare paradossale considerato che l’intento della procedura è appunto lo stralcio di sanzioni e interessi.
Struttura del modello
Nella tabella che segue si riepilogano le modalità di compilazione dell’istanza.
Soggetto richiedente |
Nel riquadro va indicato, oltre al codice fiscale ed ai dati del richiedente (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.), la relativa partita Iva ed il periodo di imposta di inizio attività; |
Firma istanza |
Nel riquadro riservato alla firma va riportato il numero dei moduli che sono stati compilati per ogni sezione (periodo di imposta) interessata. Qualora lo spazio disponibile nel modello non sia sufficiente per indicare tutti i dati, è possibile utilizzare altri moduli. Il modello va sottoscritto dal richiedente o dal suo rappresentante. |
Sezioni da I a V |
In queste sezioni vanno indicati, per ogni periodo di maturazione del credito di imposta, i dati di interesse e la relativa dichiarazione analitica, ai fini della determinazione degli importi per il riversamento spontaneo. Tra i numerosi dati da riportare nella sezione del modello si rilevano, tra gli altri, quelli che seguono. Dati rilevanti per la determinazione del credito di imposta All’interno del riquadro devono essere esposti tutti i dati e le informazioni rilevanti ai fini del calcolo del credito di imposta. Vanno inseriti preliminarmente i riferimenti alla dichiarazione dei redditi cui si fa riferimento, ovvero: data di presentazione e numero di protocollo telematico. Qualora sia stata presentata una dichiarazione “integrativa” riferita al periodo di imposta, gli estremi da indicare nei suddetti campi saranno quelli inerenti l’ultima dichiarazione presentata. Dettaglio delle date e degli indebiti utilizzi fino al 22/10/2021 All’interno del riquadro vanno inserite le date e gli importi del credito di imposta indebitamente utilizzato in compensazione, fino alla data del 22 ottobre 2021, in relazione al credito maturato nel periodo di imposta di riferimento della sezione che si sta compilando. Il campo relativo al Totale credito d’imposta indebitamente utilizzato viene calcolato automaticamente dalla procedura, sulla base dei singoli importi indicati. Calcolo dell’importo del credito da riversare I campi presenti nel riquadro sono a compilazione “semi-automatica” e sono necessari ai fini del calcolo del credito di imposta, oggetto del riversamento per indebito utilizzo, che potrebbe risultare diverso dalla mera sommatoria degli utilizzi indebiti. Ai fini della definizione dell’effettivo importo da riversare vanno infatti considerati, oltre agli importi relativi agli utilizzi fino al 22 ottobre 2021, anche quelli (eventuali) del credito utilizzato dopo tale data e quelli del credito residuale non utilizzato alla data di presentazione della domanda, che non formano oggetto di sanatoria. Occorre, inoltre, tener conto degli importi relativi a eventuali somme già riversate in relazione ad atti impositivi, sia definitivi che non definitivi, con cui è stato contestato l’indebito utilizzo dei crediti di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, maturati nel periodo di imposta. |
Dichiarazione analitica |
Per ogni periodo d’imposta interessato dalla sanatoria, è necessario compilare la corrispondente “Dichiarazione analitica”. Si tratta di uno spazio nell’ambito del modello (editabile liberamente) in cui il contribuente deve illustrare le motivazioni alla base della rideterminazione del credito di imposta e del conseguente indebito utilizzo in compensazione. Vanno, pertanto, fornite le informazioni e gli elementi in relazione alle specifiche attività ed alle spese ammissibili, ai fini del riscontro dei dati presenti nel riquadro “Spese agevolabili rideterminate”, o comunque qualsiasi altra informazione utile ai fini della gestione della domanda e del perfezionamento della procedura di riversamento spontaneo. |
Riepilogo importi |
Nella sezione VI del modello sono riportati i dati di riepilogo, per i periodi di imposta selezionati, relativi alle somme oggetto di riversamento spontaneo. |
Quadro Normativo |
- AGENZIA DELLE ENTRATE – PROVVEDIMENTO N. 188987 DEL 1° GIUGNO 2022; - AGENZIA DELLE ENTRATE – ISTRUZIONI MODELLO DI DOMANDA; - DECRETO LEGGE N.146 DEL 21 OTTOBRE 2021 (ARTICOLO 5, COMMI DA 7 A 12); |
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