Ricerca e Sviluppo, al via il nuovo credito d’imposta
Pubblicato il 24 luglio 2020
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Il 21 luglio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 182 il Decreto 26 maggio 2020, attuativo dell'art. 1, co. 198-207, della L. n. 160/2019, recante “Disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design”.
Il predetto decreto detta i requisiti, le percentuali del credito d’imposta ricerca e sviluppo, nonché le modalità di accesso allo sconto fiscale. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, occorre trasmettere apposita comunicazione, con modello ed istruzioni che verranno definiti mediante decreto direttoriale.
Ricerca e Sviluppo, requisiti e spese ammesse
L’ammontare del credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti 4.0 varia in base al settore di riferimento, come di seguito indicato:
- il credito d’imposta ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico è pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro;
- il credito di imposta design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, e altri individuati con successivo decreto ministeriale è pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Diversamente, il credito d’imposta innovazione prevede due diverse tipologie di credito d’imposta:
- se le attività sono finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, la percentuale è pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
- per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, l’incentivo è pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Ricerca e Sviluppo, ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale
All’articolo 2 del decreto vengono definite le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ambito per il quale il bonus ricerca e sviluppo spetta per una percentuale pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro.
Ricerca e Sviluppo, requisiti e definizione delle spese di innovazione tecnologica
L’articolo 3 del decreto riguarda, invece, le spese di ricerca e sviluppo per le attività di innovazione tecnologica, per le quali il credito d’imposta riconosciuto dal 2020 è pari al 6% o al 10%.
Rispettano i requisiti per l’ammissione al bonus R&S i lavori finalizzati alla realizzazione o introduzione di prodotti o processi nuovi o migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa.
Ad esempio, s’intendono come prodotti nuovi o significativamente migliorati i beni o servizi che si differenziano per caratteristiche tecniche, componenti, materiali, software, facilità d’impiego o semplificazione della procedura di utilizzo.
Non si considerano invece innovazioni tecnologiche:
- i lavori svolti per migliorare o modificare prodotti o processi già in essere;
- lavori svolti per risolvere problemi tecnici legati al funzionamento di professi di produzione o per eliminare difetti di fabbricazione;
- lavori svolti per adeguare o personalizzare prodotti o processi dell’impresa su specifica richiesta del committente;
- lavori svolti per il controllo di qualità, o lavori richiesti per l’adeguamento alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- edotto.com - Edicola del 18 luglio 2020 - Ricerca e sviluppo, progetti per l’economia circolare - Bonaddio
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