Ricerca è informazione privilegiata
Pubblicato il 06 luglio 2016
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E’ stata confermata dalla Corte di cassazione la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Consob al responsabile gestore di back up presso una banca per abuso di informazioni privilegiate.
Allo stesso era stato addebitato di avere effettuato acquisti di azioni utilizzando un’informazione da lui conosciuta come privilegiata, relativa all’imminente pubblicazione di una ricerca su dei titoli (Initiation of coverage) che conteneva una “raccomandazione buy” nonché un “target price” significativamente superiore al prezzo del mercato.
Informazione che avrebbe, quindi, consentito di prevedere un rialzo dei prezzi dei titoli in oggetto e di lucrare sulla differenza tra il prezzo di acquisto e quello della successiva rivendita.
Imminente uscita studio Rilevanza
Di alcun rilievo è stato ritenuto l’assunto sostenuto dall’incolpato, secondo cui lo stesso aveva solamente ricevuto un messaggio sms relativo all’imminente pubblicazione dello studio, in cui, però, non erano indicate informazioni relative al contenuto, all’autore e alle metodiche della ricerca di cui si preannunciava la diffusione.
Per la Seconda sezione civile di Cassazione – sentenza n. 13662 del 5 luglio 2016 - dette considerazioni non attenevano, infatti, a quanto ritenuto determinante nella sentenza impugnata, fondata sul convincimento che il dato rilevante per i destinatari dell’informazione era proprio il fatto che la ricerca fosse di imminente uscita.
Entità sanzione da giudice di merito
Per quel che riguarda, poi, l’entità della sanzione irrogata per market abuse – 250mila euro – i giudici di legittimità hanno precisato che, nei procedimenti, come quello di specie, di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, è riservato al giudice di merito il potere discrezionale di quantificarne l'entità entro i limiti sanciti dall'articolo 187bis del TUF, al fine di commisurare la sanzione all'effettiva gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi.
Doveva escludersi, nel caso in esame, che la statuizione contenuta nella decisione di merito fosse censurabile in sede di legittimità, in quanto i citati limiti erano stati rispettati e dalla motivazione emergeva che l’organo giudicante aveva tenuto conto dei parametri previsti dalla Legge n. 689/1981 e di quelli indicati nel TUF, quali possibili ragioni di aggravamento.
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