Ricerca dei beni del debitore nelle banche dati telematiche

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Il Decreto legge n. 132/2014, la cui legge di conversione è stata definitivamente approvata, con modificazioni, il 6 novembre 2014, ed attualmente in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, contiene una serie di misure volte alla tutela del credito nonché alla semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata.

Interessi di mora

In primo luogo, si prevede che qualora la parte che abbia attivato un giudizio non abbia determinato la misura del saggio degli interessi legali, questo sarà pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Competenza territoriale

In ipotesi di esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e di espropriazione forzata di crediti viene prescritta la competenza del giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Solo quando il debitore è una pubblica amministrazione, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Autorizzazione del presidente del Tribunale per la ricerca dei beni 

E' possibile che il creditore procedente faccia istanza al presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, per l'autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Con detta autorizzazione viene disposto che l'ufficiale giudiziario acceda, mediante collegamento telematico diretto, ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali.

In tal modo sarà possibile reperire tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

Pignoramento veicoli, anche aziendali

Facilitata la procedura di pignoramento degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi da eseguirsi mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione dell'atto; in quest'ultimo vanno indicati gli estremi del veicolo e va intimato al debitore di consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, e i titoli e i documenti relativi alla proprietà.

Una volta decorso questo ultimo termine, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati potranno procedere al ritiro della carta di circolazione, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati, con consegna del bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie.
Links Anche in
  • ItaliaOggi7, p. 6 – Pignoramenti a portata di click - Ciccia

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