Revocabilità della confisca di prevenzione: le SU sulla nozione di prova nuova
Pubblicato il 18 novembre 2022
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
La Corte di cassazione, Sezioni Unite penali, ha risolto il contrasto interpretativo registrato dal giudice rimettente in ordine al tema della revocabilità della confisca di prevenzione, disposta ex art. 28 del D. Lgs. n. 159/2011.
Prova nuova rilevante ai fini della revocazione della misura
Alle SS.UU., in particolare, era stato chiesto di chiarire se, ai fini della revocazione di detta confisca, dovessero includersi o meno, nella nozione di "prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento", anche le prove preesistenti alla definizione del giudizio che, sebbene deducibili in tale sede, non fossero state però dedotte, e perciò valutate, in conformità alla nozione di prova nuova come elaborata ai fini della revisione nel procedimento penale.
Sul tema, come detto, si era progressivamente formato un contrasto giurisprudenziale in relazione alla definizione del concetto di "novità della prova", vale a dire alla corretta delimitazione delle ipotesi in cui una prova che si intende dedurre dopo la conclusione del procedimento possa ritenersi "sopravvenuta" e "nuova", così da legittimare la revocazione della confisca.
Contrasto interpretativo sul concetto di prove nuove
Sono sostanzialmente due i contrapposti orientamenti affermatisi.
Secondo una prima lettura, la revoca della confisca di prevenzione per difetto genetico dei suoi presupposti di adozione può disporsi in presenza di "elementi nuovi", non necessariamente sopravvenuti, purché mai valutati nel corso del relativo procedimento.
L'altro orientamento accoglie, invece, un'interpretazione restrittiva del concetto di novità della prova, qualificando come "nuove" - e dunque rilevanti i fini della revoca della misura di prevenzione - solo le prove sopravvenute alla conclusione del procedimento di prevenzione medesimo ed escludendo, per contro, quelle ivi deducibili ma, per qualsiasi motivo, non dedotte.
Novità della prova: le indicazioni delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite, dopo una disamina sulle caratteristiche dell'istituto previsto dall'art. 28 citato e sulle ultime modifiche normative che lo hanno interessato, ha reso la propria soluzione, optando per l'indirizzo più restrittivo.
In tema di confisca di prevenzione - si legge nel testo della sentenza n. 43668 del 17 novembre 2022 - la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura, è:
- sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso;
- sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva.
A seguire un'ulteriore precisazione: non è prova nuova, invece, quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento di prevenzione, salvo il caso in cui l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: