Revoca sospensione Istruzioni ministeriali
Pubblicato il 20 maggio 2016
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel fornire indicazioni al proprio personale sulle modalità operative in caso di inottemperanza al pagamento dell’importo residuo della somma richiesta ai fini della revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale, con nota prot. n. 10084 del 18 maggio 2016, ha ricordato che, a seguito delle modifiche apportate dal c.d. Decreto Semplificazione, ai fini della revoca della sospensione, è necessario, oltre al rispetto delle altre condizioni definite dalla norma, anche il pagamento di una somma aggiuntiva, ammissibile, per tali fini e su richiesta di parte, nella misura del 25% del totale.
L'importo residuo, maggiorato di un ulteriore 5%, deve essere corrisposto entro i successivi 6 mesi decorrenti dal giorno di presentazione dell’istanza di revoca.
Alla scadenza del termine di 6 mesi l’importo diviene esigibile visto che, per espressa previsione di legge, il provvedimento di revoca della sospensione che accoglie l’istanza di pagamento dilazionato, acquista efficacia di titolo esecutivo.
Sottolinea, inoltre, la nota ministeriale che dal giorno successivo alla scadenza dei sei mesi, iniziano a decorrere, sulla somma dovuta, gli interessi al saggio legale ai sensi del codice civile.
- eDotto.com – Edicola del 10 dicembre 2015 - Maxisanzione e sospensione dell’attività: nessuna variazione nell’F23 – Redazione eDotto
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