Maxisanzione e sospensione dell’attività: nessuna variazione nell’F23
Pubblicato il 10 dicembre 2015
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Con nota prot. n. 21476 del 7 dicembre 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che, nonostante le significative modifiche intervenute in materia di maxisanzione per lavoro nero e provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, ad opera dell’art. 22, D.Lgs. n. 151/2015, nulla è cambiato in relazione alla compilazione del modello F23.
Quindi nel citato modello F23 sarà presente anche il codice tributo “79AT”, utilizzato per indicare:
- il 30% dell’importo sanzionatorio relativo alla c.d. maxisanzione per lavoro nero;
- il 30% delle somme aggiuntive versate per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale;
- il maggiore introito derivante dalle maggiorazioni delle sanzioni di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), D.L. n. 145/2013.
Si rammenta che le suddette somme vanno in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate:
- al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. n. 185/2008, convertito dalla Legge n. 2/2009;
- ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, destinato a misure definite con Decreto del Ministro del Lavoro del 25 novembre 2014 e finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo ministeriale sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.
- eDotto.com – Edicola del 27 novembre 2015 - Maxisanzione per lavoro nero: la diffida è obbligatoria – Redazione eDotto
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