Revoca finanziamento pubblico? Controversia al giudice amministrativo

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Le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, con la sentenza n. 1132 del 21 gennaio 2014, hanno confermato la statuizione con cui il Tribunale di Caltanissetta aveva declinato la propria giurisdizione affermando quella del giudice amministrativo in relazione ad una controversia che aveva ad oggetto il pagamento della seconda tranche di finanziamento pubblico erogato dal ministero dell'Economia ad una ditta artigiana nell'ambito di un Patto territoriale della Provincia.

I giudici di Cassazione hanno aderito alle motivazioni rese dai giudici siculi i quali avevano ritenuto che le revoca del finanziamento comportasse l'esercizio di scelte discrezionali della Pubblica amministrazione - vertendosi nella specie di “programmazione negoziata” - i cui controllo andavano espletati a cura della p.a. Medesima.

In particolare, poiché non era stato emesso il provvedimento definitivo di concessione del contributo, il relativo procedimento doveva ritenersi interrotto, con conseguente devoluzione della potestas iudicandi sulla questione al giudice amministrativo.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 24 - Finanziamenti pubblici, si va al Tar - Alberici

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