Dimissioni protette: come e quando è ammessa la revoca?

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Dimissioni protette: come e quando è ammessa la revoca?

Le dimissioni protette convalidate ai sensi dell’art. 55, comma 4, del decreto legislativo n. 151/2001 al centro della Nota n. 862 dell’8 maggio 2024 con cui l’Ispettorato nazionale del lavoro risponde ad alcune richieste di chiarimento concernenti le modalità e le tempistiche di esercizio della revoca.

Si tratta di un argomento su cui l’Ispettorato si è già pronunciato: vediamo ora le novità al centro della Nota, che l’Ispettorato illustra dopo aver acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro.

Dimissioni volontarie e convalida

Scopo

L'attuazione dei principi di parità di trattamento tra uomo e donna sul luogo di lavoro e del divieto di discriminazione della donna è avvenuta nell'ordinamento italiano attraverso una serie di disposizioni legislative volte a tutelare i vari aspetti di questi principi.

Particolare attenzione è rivolta al momento di formazione della volontà della lavoratrice di dimettersi, quando la propria situazione personale e familiare sia tale da poter incidere su questo processo, proprio per evitare che la formazione del consenso verso la cessazione del rapporto possa essere in qualche modo viziata.

Convalida

E', quindi, stato previsto che l'efficacia della risoluzione consensuale e delle dimissioni sia sospesa finché questi atti di risoluzione del rapporto non siano convalidati dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro.

I casi in cui la convalida è obbligatoria per legge per la validità dell'atto sono, ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 151/2001 e dell’art. 4, comma 16, della legge n. 92/2012, quelli delle risoluzioni consensuali o delle dimissioni presentate:

  • dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza;
  • dalla lavoratrice o dal lavoratore nei primi 3 anni di vita del bambino;
  • dalla lavoratrice o dal lavoratore nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento;
  • dalla lavoratrice o dal lavoratore nei primi 3 anni dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento, in caso di adozione internazionale.

Revoca

Anche se sussiste per tutti i lavoratori l’obbligo di di presentare le dimissioni mediante la procedura telematica attiva a partire dal 12 marzo 2016, i casi di dimissioni nel periodo protetto non devono seguire la nuova procedura, ma devono continuare ad essere presentate e convalidate dall'Ispettorato territoriale del lavoro proprio per verificare che l’atto sia genuino e frutto di una libera scelta del genitore e non, al contrario, imposto dal datore di lavoro.

Le dimissioni protette costituiscono dunque un atto unilaterale recettizio, la cui efficacia è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida dell’Ispettorato territorialmente competente.

Niente esclude però che le dimissioni siano oggetto di revoca in un momento antecedente alla loro efficacia, vale a dire prima dell’emanazione del provvedimento di convalida, oppure in uno successivo alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse, e quindi alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso, viene precisato con la Nota n. 862 dell’8 maggio 2024, anche la revoca delle dimissioni richiede un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato che, dopo una attenta valutazione della fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento del provvedimento avviando gli eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice o del lavoratore interessati.

Se, invece, le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate all’esito della verifica della scelta compiuta dalla lavoratrice o dal lavoratore e abbiano prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte dell’istante: il rapporto di lavoro potrà dunque riprendere solo con il consenso del datore di lavoro.

Tabella riassuntiva

Vediamo le fasi principali nel processo di dimissioni protette e revoca,

Fase

Azione necessaria

Ente coinvolto

Tempistica

Convalida

Presentazione delle dimissioni

Ispettorato territoriale del lavoro

Entro 3 giorni dalla presentazione

Revoca pre convalida

Presentazione della richiesta di revoca

Ispettorato territoriale del lavoro

Prima del provvedimento di convalida

Revoca post convalida

Richiesta di revoca dopo convalida ma prima dell'efficacia

Ispettorato territoriale del lavoro

Prima della decorrenza delle dimissioni

Verifica della revoca

Esame istruttorio delle motivazioni

Ispettorato territoriale del lavoro

Da valutare caso per caso

FAQ: dimissioni protette e revoca

1. Cosa sono le dimissioni protette?

Le dimissioni protette sono un meccanismo legale che tutela i lavoratori genitori di bambini sotto i 3 anni, assicurandosi che le loro dimissioni siano volontarie e non frutto di costrizioni esterne. Queste dimissioni devono essere convalidate dagli Ispettorati del lavoro per essere considerate valide.

2. In quali circostanze posso revocare le mie dimissioni protette?

Un lavoratore può revocare le proprie dimissioni protette prima che siano state convalidate dall'Ispettorato del lavoro competente, o anche dopo la convalida, ma prima che diventino effettive.

3. Qual è il processo per revocare le dimissioni protette?

Per revocare le dimissioni protette, il lavoratore deve presentare una richiesta formale all'Ispettorato del lavoro competente, che procederà ad un esame istruttorio per valutare la fondatezza delle motivazioni addotte.

4. Cosa accade dopo la convalida delle dimissioni?

Dopo la convalida delle dimissioni da parte dell'Ispettorato del lavoro, se non viene presentata una revoca, le dimissioni diventano effettive, e il rapporto di lavoro si conclude. Se le dimissioni sono già state convalidate e non revocate in tempo, il rapporto di lavoro può essere ripristinato solo con il consenso del datore di lavoro.

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