Revoca dell’assegnazione della casa coniugale. L’aumento dell’assegno non è automatico

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Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 3922 del 12 marzo 2012 – il provvedimento di revoca dell’assegnazione della casa familiare non comporta, automaticamente e di per sé, l’aumento dell’assegno di mantenimento spettando al giudice valutare l’opportunità o meno del riconoscimento di questo beneficio.

Detta revoca costituisce solo elemento valutabile ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio in quanto essa incide sulla situazione economica della parte che deve ottenere in locazione un altro immobile per far fronte alle proprie esigenze abitative potendone, quindi derivare un peggioramento della situazione economica dell’ex coniuge.
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