Revisione della condanna se l’altro legale rappresentante è stato assolto
Pubblicato il 21 ottobre 2017
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La Cassazione sull’inconciliabilità fra sentenze irrevocabili
La Corte di cassazione ha accolto, con rinvio, il ricorso avanzato da una donna e volto all’annullamento della decisione con cui la Corte di appello le aveva negato la revisione della sentenza con la quale era stata condannata per falsa fatturazione nella sua qualità di legale rappresentante di una Spa.
La ricorrente, ai fini dell'annullamento dell'impugnata sentenza, aveva dedotto la violazione e l'errata applicazione della legge penale nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla inconciliabilità dei fatti oggetto della sentenza da revocare con quelli oggetto di altra sentenza, resa dal medesimo tribunale, che invece aveva irrevocabilmente assolto il legale rappresentante della Srl coinvolta nella medesima vicenda.
La decisione impugnata
Nel dettaglio, la Corte di appello, anche se aveva riconosciuto che nella sentenza pronunciata in capo a quest'ultimo erano stati esaminati gli stessi fatti storici e gli stessi accertamenti confluiti nel procedimento a carico della deducente, aveva, tuttavia, escluso che vi fosse inconciliabilità fra i fatti storici accertati nelle rispettive sentenze.
Secondo i giudici di secondo grado si era trattato, ossia, solo di una diversa valutazione delle medesime prove.
Per la ricorrente, tuttavia, la Corte territoriale, così motivando, era incorsa nel vizio di violazione di legge e di motivazione denunciato, in quanto, nello specifico, una medesima fattura era stata ritenuta, in un processo, relativa ad operazioni inesistenti, mentre, nell’altro, pienamente utilizzabile, anche sulla base di nuove prove in quest’ultimo acquisite.
Si trattava, a detta della difesa della donna, di un'assoluta inconciliabilità dei fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna con quelli stabiliti in altra decisione irrevocabile di assoluzione.
Inconciliabilità in caso di oggettiva incompatibilità dei fatti
Doglianze, queste, ritenute fondate dai giudici di Cassazione – sentenza n. 48344 del 20 ottobre 2017 – i quali hanno ricordato il fermo orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non va intesa quale semplice contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle pronunce, ma come oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le rispettive sentenze.
E nella specie, i fatti che fondavano le due pronunce erano certamente tra loro incompatibili.
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