Reverse charge con recupero

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L’agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 56 del 6 marzo 2009, risolve una questione molto dibattuta tra uffici e contribuenti, riguardante l’omessa integrazione e registrazione delle fatture estere, ai sensi dell’articolo 17, terzo comma del Dpr 633/1972. La fattispecie prevista dalla norma si riferisce alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi d’imposta nazionali, ma i cui effetti si estendono anche alle ipotesi di mancata registrazione e integrazione delle fatture di acquisti intracomunitari. Secondo il Fisco resta slava la detrazione dell’Iva in caso di mancata autofatturazione o di omessa integrazione della fattura estera, per acquisti di beni e servizi presso soggetti non residenti. Il contribuente non è tenuto a versare all’Erario alcuna somma a titolo d’imposta, nel momento in cui è riconosciuta la spettanza integrale della detrazione. Anche se sono passati due anni dall’operazione e se questa, soggetta al meccanismo del reverse charge, è stata oggetto di controllo. Resta, invece, la sanzione che è compresa tra il 100% e il 200% dell’imposta, con un minimo di 258 euro o del 3% se l’imposta è stata assolta.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 27 – Reverse charge, resta la sanzione – Ricca

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