Reverse charge. Cessione rottami con obblighi IVA in capo al committente

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Reverse charge. Cessione rottami con obblighi IVA in capo al committente

Con interpello, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile.

Nella risposta n. 11 del 24 gennaio 2020, vengono sciolti alcuni dubbi circa il corretto trattamento fiscale da riservare ad una società con sede all’estero, ma identificata in Italia ai fini IVA come soggetto non residente, che riteneva di dover fatturare con l'addebito dell'IVA, anche a soggetti passivi stabiliti in Italia, le operazioni di intermediazione di materia prima secondaria effettuate all'interno del territorio Italiano ("attività di servizi nell'ambito del recupero di materiali "end of waste" ed attività ad essa connesse").

Un cliente della società ha però sollevato dei dubbi circa il suddetto operato, ritenendo che l’imposta per le operazioni rese dalla società dovesse essere assolta non con l’emissione di fattura ma con il meccanismo del reverse charge.

Il dubbio appare più che legittimo se si tiene conto del fatto che spesso, soprattutto nel settore del commercio elettronico, diretto e indiretto, le imprese con sede all'estero, identificate ai fini IVA in Italia direttamente o mediante rappresentante fiscale, emettono indebitamente fatture con la rivalsa dell'IVA nei confronti di operatori economici nazionali, esponendo questi ultimi a delle irregolarità e al conseguente rischio di contestazioni.

Reverse charge obbligatorio per le attività di "end of waste"

L’Agenzia osserva che i servizi offerti dalla società sono resi a soggetti passivi d'imposta (B2B); pertanto, nell’ipotesi che l’attività di l'intermediazione resa ai clienti italiani sia territorialmente rilevante in Italia, il debitore dell'imposta e le corrette modalità di fatturazione sono disciplinati dall'articolo 17 del Decreto IVA.

Ne consegue che l'IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia è assolta dal cessionario o committente italiano mediante l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (c.d. reverse charge), e non dal prestatore o dal cedente "estero".

Ciò anche se il cedente o prestatore "estero" è identificato ai fini IVA in Italia, mediante l'identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale, in quanto tale identificazione non fa venir meno la qualifica di "non residente" del fornitore.

Inoltre ricorda l’Agenzia che – da un punto di vista operativo - il sistema dell'inversione contabile è attuato attraverso due modalità alternative a seconda che il fornitore estero sia un soggetto passivo IVA stabilito fuori dall'UE o nell'UE.

Con riferimento al caso di specie, trattandosi di un soggetto passivo IVA stabilito in Polonia che effettua prestazioni di servizi a soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, l’Imposta dovrà essere assolta dai clienti italiani che dovranno integrare la fattura senza IVA emessa dal contribuente e annotarla nei registri acquisti e vendite.

Osserva l’Agenzia, nella risposta n. 11/2020, che non si sa con esattezza se il cliente che contesta la modalità di fatturazione seguita sia o meno un soggetto passivo IVA stabilito in Italia.

Di conseguenza, specifica l’Agenzia che nel caso in cui tale cliente non sia stabilito in Italia e l’operazione sia territorialmente rilevante in Italia, il meccanismo dell’inversione contabile non può essere applicato e gli obblighi IVA dovranno quindi essere assolti dal fornitore stabilito all’estero direttamente, se identificato ai fini IVA, o tramite il rappresentante fiscale: nel caso in esame, quindi, gli obblighi IVA saranno adempiuti dalla società istante.

Infine, secondo l’Agenzia delle Entrate ci sono “delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi che rientrano "oggettivamente" nel meccanismo dell'inversione contabile, per le quali quindi gli obblighi IVA sono sempre in capo al committente”.

Si tratta proprio delle operazioni di cui all'articolo 74, settimo comma, del decreto IVA, che sembrerebbero essere quelle che la società intenderà effettuare in Italia (cessioni di beni, o prestazioni di servizi, relative rottami e materiali riutilizzabili).

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