Rettifica leggera sull’Iva
Pubblicato il 25 luglio 2006
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Tra le correzioni al decreto legge 223/2006 in materia di Iva meritano menzione le seguenti:
- per le abitazioni possedute al 4 luglio 2006 dalle imprese immobiliari e per quelle ultimate da almeno quattro anni a quella data, che non saranno vendute in esenzione Iva, non scatta la rettifica della detrazione. Con questa novità, il legislatore concede il legittimo affidamento richiesto dalle società di leasing e dalle immobiliari;
- per i fabbricati strumentali, l’opzione per l’Iva (locazione e vendita) consente alle società proprietarie di mantenere, a regime, l’imposizione Iva, con il diritto alla detrazione del tributo assolto a monte. Ma è previsto il pagamento di un’imposta di registro dell’1% per le locazioni, anche finanziarie, e di un’imposta ipotecaria e catastale pari al 4%, da corrispondere all’atto di vendita o di riscatto. Per i contratti di leasing immobiliare sarà consentito lo scomputo dell’imposta di registro dell’1% assolta durante il contratto dalle imposte ipotecaria e catastale dovute in sede di riscatto.
Un’ulteriore correzione riguarda il contributo per le istanze cautelari, che aumenterà ma non fino alla cifra di 250 euro, fissata dall’articolo 21 del dl 223. Il ricorso al Tribunale amministrativo regionale tornerà a costare 500, anziché 750 euro.
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