Retroattività per i prelevamenti non giustificati del professionista
Pubblicato il 11 aprile 2017
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La Guardia di finanza, per mezzo di due documenti del 7 aprile 2017, ha fornito alcune precisazioni in materia di indagini finanziarie e sulle norme contenute nel Dl 193/2016 (collegato fiscale).
Procedure fallimentari ed indagini finanziarie
Sollecitato dai vari reparti della Guardia di Finanza, il generale Stefano Screpanti, capo del III reparto operazioni della Gdf, ha chiarito che la GdF non è autorizzata ad effettuare indagini finanziarie nell’ambito di una procedura fallimentare.
Diversi curatori fallimentari hanno avanzato richieste agli Uffici di eseguire accertamenti patrimoniali e finanziari nell'ambito di giudizi riguardanti procedure concorsuali. Ma la GdF ricorda che tali indagini non possono essere svolte nemmeno se a richiederle è il giudice delegato; infatti occorre una espressa disposizione normativa che non è rinvenibile nelle norme riguardanti la procedura concorsuale.
Prelevamenti non giustificati
Il Dl 193/2016, intervenendo sull’art. 32 del Dpr 600/1973, ha cancellato la presunzione relativa di maggiori compensi vigente per i prelevamenti non giustificati da parte di professionisti: la GdF specifica che la presunzione opera comunque nei confronti dei titolari di reddito di impresa ed i versamenti non giustificati vanno considerati come maggiori redditi per gli altri contribuenti.
Il collegato fiscale ha anche disposto che la presunzione per i versamenti non giustificati si applichi soltanto in corrispondenza di prelevamenti o importi riscossi per importi superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5 mila euro mensili.
In particolare, dalla recente norma emerge che il contribuente dovrà giustificare i prelevamenti eccedenti la soglia giornaliera di 1.000 euro seppur inferiore a 5mila euro mensile; inferiori a 1.000 euro giornalieri ma che nel complesso superino la soglia mensile di 5mila euro.
Importante è il chiarimento sull’entrata in vigore di dette norme: interpellando anche la Direzione centrale Accertamento dell'agenzia delle Entrate, è stato ritenuto che le disposizioni del collegato fiscale abbiano carattere retroattivo e quindi siano applicabile a tutti i periodi di imposta ancora accertabili.
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