Restituzione della somma versata per i lavori nella casa coniugale

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Pagamento senza titolo, con conseguente obbligo di restituzione

Con la sentenza n. 8594 dell'11 aprile 2014, la Corte di cassazione ha confermato la statuizione con cui i giudici di appello avevano riconosciuto, in favore di una donna, il diritto a vedersi restituire dall'ex marito e dai suoceri la somma, a lei donata dal proprio padre, per spese effettuate in appartamento di proprietà dei suoceri medesimi, già destinato a casa coniugale.

Ripetizione dell'indebito

I giudici di legittimità hanno aderito alla lettura resa in sede di gravame secondo cui era da considerarsi errato il riferimento all'articolo 2041 del Codice civile affermando, per contro, il richiamo all'articolo 2033 Codice civile relativo a pagamento che non doveva essere eseguito.

Non si trattava, dunque, di arricchimento del patrimonio del ricevente e corrispondente diminuzione di quello di controparte bensì di ripetizione di indebito.
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