Restituzione degli atti al p.m., solo se il fatto è materialmente diverso

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Restituzione degli atti al p.m., solo se il fatto è materialmente diverso

Con sentenza n. 32600 depositata il 24 luglio 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, avverso il provvedimento con cui il Gip aveva disposto la restituzione degli atti al p.m. ex art. 521 c.p.p., ritenendo la diversità del fatto ascritto all'indagato (cui erano stati contestati i reati ex artt. 319 – 321 c.p. per aver accettato un compenso in denaro per svolgere atti contrari ai propri doveri d' ufficio).

Convenendo con le deduzioni di parte ricorrente, la Cassazione ha ritenuto "abnorme" il provvedimento impugnato, basato sull'assunto che il fatto emergente dagli atti, fosse differente rispetto a quello contestato.

Per "fatto diverso" – ha precisato la Corte – si intende infatti un accadimento storico che presenti connotazioni meteriali difformi da quelle descritte nell'imputazione originaria, renedendo così necessaria una modifica della contestazione negli elementi essenziali del reato. Non si tratta dunque di un fatto ulteriore rispetto a quello ab origine contestato, ma del medesimo episodio storico che tuttavia risulta essersi svolto in un tempo, in un luogo o con modalità difformi rispetto alla imputazione originaria.

Ora, nel caso di specie, rispetto ai fatti ab origine contestati, il giudice ha rilevato ulteriori profili di corruzione. Non risulta tuttavia, dal provvedimento impugnato, che il fatto originario si sia svolto in circostanze o con modalità differenti da quanto descritto nell'imputazione.

Si esula dunque dall'ipotesi del "fatto diverso"; l'unica in cui sia consentito restituire gli atti al p.m.

Il giudice in tal caso – prosegue la Cassazione – avrebbe dovuto piuttosto emettere sentenza nel merito, anche per consentire al requirente di proporre impugnazione. Per quanto poi riguarda i nuovi fatti riscontrati, avrebbe dovuto rimettere copia degli atti al p.m., perché potesse effettuare le valutazioni di competenza.

Viceversa, mediante l'atto impugnato, il Gip ha invece vincolato il p.m. a contestare un altro fatto, senza che in relazione a quello originario vi fosse stata una alcuna pronuncia giudiziale.  

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