Responsabilità solidale negli appalti limitata ai crediti maturati

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Responsabilità solidale negli appalti limitata ai crediti maturati

La responsabilità riguarda solo i crediti maturati nel periodo di durata del contratto di appalto e in ragione della prestazione resa per la realizzazione dell’opera o del servizio commissionato. Infatti, la responsabilità solidale deve ritenersi limitata solo ai crediti retributivi maturati nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 444 del 10 gennaio 2019.

Responsabilità solidale negli appalti, la vicenda

Il caso trae origine da una dipendente che, nell’ambito di una esecuzione di appalto (servizi di pulizia su una tratta di autostrada nazionale), ha richiesto alla società committente tutti i trattamenti retributivi vantati dalla stessa, con particolar riguardo al trattamento di fine rapporto, per tutto il periodo in cui è intercorso il rapporto di lavoro.

La società è stata giudicata soccombente, sia in primo che secondo grado di giudizio, poiché sussiste - nei confronti del committente - una obbligazione solidale in senso stretto (non una garanzia sussidiaria) per i trattamenti retributivi e contributivi, nonché per l'intero trattamento di fine rapporto, maturati nei confronti dell'appaltatore-datore di lavoro, con conseguente irrilevanza di preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore.

Responsabilità solidale negli appalti, i motivi del ricorso

La società impugna la sentenza e ricorre in Cassazione per quattro motivi:

  1. innanzitutto, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della norma che regola la responsabilità solidale tra committente e appaltatore, in merito alla corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. Sul punto, la società ritiene che il caso rientri nell’ambito di un appalto pubblico, dotato pertanto di specifici strumenti a tutela dei lavoratori impiegati in tali appalti;
  2. con il secondo motivo, la società lamenta di essere stata condannata pur in assenza di deduzione (e correlativa prova) dello stato di insolvenza della società appaltatrice. A detta della società, la normativa di riferimento (art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003) prevede, in capo al committente, una mera garanzia sussidiaria e non una obbligazione solidale in senso stretto. In caso contrario, infatti, si profilerebbe una violazione del diritto di difesa dell'appaltante chiamato in giudizio, seppur del tutto estraneo ai rapporti di lavoro facenti capo all'appaltatore;
  3. altro punto sollevato dalla società soccombente, riguarda il respingimento dell’istanza di manleva della preventiva escussione dell'appaltatore, violando non solo il diritto di difesa dell'appaltante chiamato in giudizio ma anche l'art. 7 del contratto di appalto (che prevedeva l'assunzione di ogni rischio ed onere in capo all'impresa appaltatrice) e del capitolato speciale (che prescriveva all'appaltatore di applicare ai dipendenti condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro);
  4. infine, la società ritiene errato non contestare le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro intercorso tra la lavoratrice e la società appaltatrice nonché i conteggi prodotti, nonostante l'istanza di estensione del contraddittorio proprio al fine di accertare tali elementi. Con particolare riguardo all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, secondo la parte soccombente esse hanno natura risarcitoria e non possono essere comprese nella dizione di "trattamenti retributivi" e il trattamento di fine rapporto va considerato unicamente con riferimento alla quota maturata nel periodo di esecuzione dell'appalto (e non a tutto il rapporto di lavoro intercorso tra lavoratrice e società appaltatrice).

Responsabilità solidale negli appalti, la sentenza

I giudici della Corte di Cassazione respingono i motivi dal primo al terzo, e accolgono parzialmente il quarto, sostenendo che la responsabilità solidale riguarda solo i crediti maturati nel periodo di durata del contratto di appalto e in ragione della prestazione resa per la realizzazione dell’opera o del servizio commissionati.

La logica della solidarietà imposta dall’art. 29 del D.lgs. n. 276/2003 si basa sul rafforzamento della garanzia patrimoniale a favore del lavoratore con riguardo al pagamento dei trattamenti retributivi dell’appalto a cui ha personalmente dedicato le sue energie avendo, limitatamente ad esso, come debitore non solo il datore di lavoro ma anche l’impresa appaltante, la quale risulta peraltro completamente estranea al rapporto svolto al di fuori dell’esecuzione dell’appalto stesso.

Di conseguenza, il committente risponde solamente per i crediti maturati in relazione al periodo del rapporto di lavoro coinvolto dall'appalto e, nella specie, della sola quota parte di trattamento di fine rapporto maturato dal lavoratore nell'ambito dello specifico appalto.

 

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