Responsabile la società calcistica per i danni al tifoso

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Responsabile la società calcistica per i danni al tifoso

La Corte di cassazione ha confermato il risarcimento disposto, in sede di appello, a carico della Juventus FC Spa ed in favore di un tifoso che, durante una partita a Torino, era stato raggiunto da un petardo lanciato dalla tifoseria ospite.

Il petardo, esplodendo, aveva procurato seri danni alla mano destra, al volto, all'occhio e all'orecchio destro del tifoso, in conseguenza dei quali egli aveva perduto parzialmente l'uso delle prime tre dita della mano, subito un trauma all'occhio destro e una ipoacusia.

Responsabilità contrattuale: obblighi di sicurezza nei confronti di chi compra il biglietto

Menomazioni per le quali gli era stata riconosciuta una invalidità civile del 46% e in considerazione delle quali lo stesso aveva adito la sede giudiziaria, deducendo la responsabilità contrattuale della società convenuta in quanto tenuta ad obblighi di sicurezza nei confronti degli acquirenti del biglietto per vedere la partita.

In via subordinata, aveva anche chiesto che venisse riconosciuta una responsabilità extracontrattuale, o, in via ulteriormente subordinata, ai sensi dell'articolo 2043 c.c, per l'esercizio di un'attività pericolosa.

La richiesta di risarcimento, disattesa in primo grado, era stata accolta in sede di appello tanto che la società calcistica era stata condannata a pagare, in favore del tifoso, l'importo di quasi 80mila euro.

In particolare, la Corte di secondo grado aveva ritenuto esistente una responsabilità contrattuale della Juve, la quale – a suo dire - non aveva dimostrato che l'inesatta esecuzione della prestazione era determinata da impossibilità di adempiere per causa non imputabile.

Con una valutazione in fatto, fondata sulle risultanze probatorie, aveva rilevato che la distanza di circa 10 m tra le opposte tifoserie aveva sì risolto il problema del contatto tra queste e limitato grandemente il rischio di lancio di oggetti tra tifosi posti sullo stesso livello; tuttavia, questa misura di sicurezza non aveva escluso il rischio, concreto e noto, dei lanci in diagonale tra tifosi posti su diversi livelli.

Juventus condannata al risarcimento

Contro detta decisione la Juventus F.C. Spa aveva sollevato ricorso in sede di legittimità, avanzando censure che, tuttavia, sono state ritenute inammissibili

In particolare, la Cassazione, con ordinanza n. 8763 del 29 marzo 2019, ha ritenuto ragionevoli le conclusioni contenute nella decisione impugnata, secondo cui la responsabilità contrattuale per lancio di un oggetto in diagonale non rappresentava un fatto nuovo rispetto alla responsabilità contrattuale per lancio di un oggetto esplosivo in generale.

In definitiva, le misure adottate dalla società non erano risultate sufficiente per proteggere gli spettatori che si trovavano in diversi livelli.

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