Responsabilità colposa del medico per la morte del paziente
Pubblicato il 23 febbraio 2018
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Depositata sentenza a Sezioni Unite penali
Quand’è che il medico o, in generale, l’esercente la professione medica risponde, a titolo di colpa, per la morte o le lesioni personali cagionate al paziente a seguito dell’esercizio dell’attività medico – chirurgica?
Sono le Sezioni Unite penali della Cassazione a rispondere a questo quesito, risolvendo il contrasto giurisprudenziale finora esistente con riguardo alla nuova disciplina della responsabilità sanitaria.
Per gli Ermellini, il sanitario risponde:
- se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;
- se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee guida o dalle buone pratiche clinico – assistenziali;
- se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto;
- se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee guida o di buone pratiche clinico – assistenziali adeguate tenendo conto del grado di rischio d gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico.
Alle Sezioni Unite, nello specifico, era stato chiesto di individuare l’ambito applicativo della previsione di “non punibilità” prevista dall’articolo 590 – sexies del Codice penale, introdotta dalla Legge n. 24/2017.
I principi di diritto sopra richiamati sono contenuti nelle motivazioni della corposa sentenza n. 8770, depositata il 22 febbraio 2018, già anticipata dalla Cassazione, con informazione provvisoria del 21 dicembre 2017.
- eDotto.com – Punto & Lex 27 dicembre 2017 - Responsabilità penale colposa del medico, precisazioni dalle Sezioni Unite – Pergolari
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