Responsabilità colposa del medico per la morte del paziente

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Responsabilità colposa del medico per la morte del paziente

Depositata sentenza a Sezioni Unite penali

Quand’è che il medico o, in generale, l’esercente la professione medica risponde, a titolo di colpa, per la morte o le lesioni personali cagionate al paziente a seguito dell’esercizio dell’attività medico – chirurgica?

Sono le Sezioni Unite penali della Cassazione a rispondere a questo quesito, risolvendo il contrasto giurisprudenziale finora esistente con riguardo alla nuova disciplina della responsabilità sanitaria.

Per gli Ermellini, il sanitario risponde:

  • se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;
  • se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee guida o dalle buone pratiche clinico – assistenziali;
  • se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto;
  • se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee guida o di buone pratiche clinico – assistenziali adeguate tenendo conto del grado di rischio d gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico.

Alle Sezioni Unite, nello specifico, era stato chiesto di individuare l’ambito applicativo della previsione di “non punibilità” prevista dall’articolo 590 – sexies del Codice penale, introdotta dalla Legge n. 24/2017.

I principi di diritto sopra richiamati sono contenuti nelle motivazioni della corposa sentenza n. 8770, depositata il 22 febbraio 2018, già anticipata dalla Cassazione, con informazione provvisoria del 21 dicembre 2017.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Punto & Lex 27 dicembre 2017 - Responsabilità penale colposa del medico, precisazioni dalle Sezioni Unite – Pergolari

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