Responsabilità solidale contributiva tra appaltatore e subappaltatore

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Responsabilità solidale contributiva tra appaltatore e subappaltatore

Le Confindustria, l’Associazione Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro e l’Alleanza delle cooperative hanno chiesto un parere al Ministero del Lavoro sul regime di responsabilità solidale in materia contributiva, con particolare riferimento all’applicazione del termine decadenziale di due anni ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003.

Più nello specifico sono stati chiesti chiarimenti circa l’individuazione del periodo entro il quale sia possibile agire per il recupero dei contributi a titolo di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 35, comma 28, D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006) e 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003.

Con la risposta all’interpello n. 29 del 15 dicembre 2015, il Ministero ha evidenziato che nel periodo di contemporanea vigenza delle disposizioni, ovvero dell’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 e dell’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006) – cioè sino al 27 aprile 2012 – la prima, in quanto di carattere speciale, deve considerarsi prevalente in materia contributiva rispetto a quella di cui all’art. 35, comma 28.

Conseguentemente, conclude la nota ministeriale, ai fini della applicabilità della responsabilità solidale in questione occorre tenere altresì “conto della specifica limitazione temporale dei due anni dalla cessazione dell’appalto”.

Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 20 aprile 2015 - Deroghe al regime di responsabilità solidale negli appalti – Redazione eDotto

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