Deroghe al regime di responsabilità solidale negli appalti

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all’interpello n. 9 del 17 aprile 2015, si è pronunciato in merito alla corretta interpretazione dell’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, nella parte in cui prevede che la contrattazione collettiva nazionale possa derogare al regime della responsabilità solidale negli appalti.

Ricorda il Ministero che l’art. 9, comma 1, D.L. n. 76/2013 (conv. da L. n. 99/2013), ha specificato che le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto, con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.

Posto che appare conforme alla ratio della disposizione ritenere che eventuali regimi derogatori possano essere disciplinati dai contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti dell’appaltatore/subappaltatore, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ritiene che nell’ambito di tali contratti, le organizzazioni datoriali e sindacali potranno individuare “metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”, adeguatamente utili a garantire l’assolvimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi retributivi nei confronti dei propri lavoratori, senza limitarsi a prevedere l’acquisizione delle relative autodichiarazioni rilasciate dai datori di lavori.
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