Responsabilità per i danni da esondazione; onere della prova in capo al Consorzio
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 17 maggio 2011
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La Cassazione, con sentenza n. 10720 del 16 maggio 2011, ha cassato, con rinvio, la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso la responsabilità di un Consorzio di bonifica per i danni occorsi ad un'autovettura a seguito dell'esondazione di un canale, ingrossatosi per le piogge.
Per la Corte di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, come nella specie, poteva essere esclusa solo per tramite della “dimostrazione positiva del caso fortuito”, dimostrazione che avesse un'intensità tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo. Nella vicenda in esame, nella quale non si era verificata “una pioggia di particolare intensità”, spettava dunque al Consorzio dimostrare di avere eseguito la manutenzione adeguata e che l'evento fosse fortuito.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 37 - Consorzio responsabile senza il «caso fortuito» - Sa. Fo.
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