Responsabilità per danni a terzi a carico dell'ente che gestisce
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 18 gennaio 2010
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In una vicenda in cui un automobilista aveva chiesto i danni subiti dalla sua vettura in conseguenza dell'impatto con un capriolo che gli aveva attraversato improvvisamente la strada, la Cassazione – sentenza n. 80 del 2010 – ha addossato il risarcimento a carico della Provincia, l'ente che, nel caso esaminato, gestiva direttamente il territorio; liberata, conseguentemente, la Regione che, in materia, aveva esclusivamente un potere legislativo.
La Corte di legittimità, facendo riferimento ai principi generali in materia di illecito civile, ha infatti precisato che la responsabilità per danni a terzi, nelle ipotesi come quella esaminata nella specie, deve essere sempre imputata all'ente – sia esso Regione, Provincia, Ente parco - che gestisce concretamente i poteri di amministrazione del territorio e della fauna ivi insediata. Nel caso in esame, i poteri di gestione spettavano alla Provincia: di conseguenza era quest'ultima l'ente deputato al risarcimento del malcapitato.
La Corte di legittimità, facendo riferimento ai principi generali in materia di illecito civile, ha infatti precisato che la responsabilità per danni a terzi, nelle ipotesi come quella esaminata nella specie, deve essere sempre imputata all'ente – sia esso Regione, Provincia, Ente parco - che gestisce concretamente i poteri di amministrazione del territorio e della fauna ivi insediata. Nel caso in esame, i poteri di gestione spettavano alla Provincia: di conseguenza era quest'ultima l'ente deputato al risarcimento del malcapitato.
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