Responsabilità penale per l’amministratore di condominio solo se coinvolto direttamente

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Non è condannabile in sede penale l’amministratore di condominio se non si dimostra che il danno causato al condominio da un incidente è direttamente riconducibile all’inerzia del soggetto.

In questo senso si è pronunciata la quarta sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 39959 del 13 ottobre 2009 accogliendo il ricorso dell’amministratore per quanto riguarda le accuse di natura penale, poiché non era stato dimostrato in sede di merito il suo coinvolgimento diretto nella vicenda delittuosa, ma affermando che in capo all’amministratore vige un obbligo generale di conservazione delle parti comuni degli edifici da lui amministrati.

In conclusione, in materia di responsabilità, deve risultare giuridicamente certo che la condotta omissiva sia la condizione necessaria che ha portato al verificarsi dell’evento lesivo, con “un elevato grado di credibilità razionale probabilità logica”.

Il fatto concreto riguardava un danno prodotto da un condominio per l’incendio di una canna fumaria di una pizzeria adiacente al palazzo, di cui l’amministratore ne aveva deliberato l’installazione.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 26 – Responsabilità mini - Alberici

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