Responsabilità penale per l'amministratore che non "transenna"
Pubblicato il 24 novembre 2015
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L'amministratore di un condominio, in quanto tale, assume una posizione di garanzia ope legis, che discende dal potere attribuitogli dalle norme civilistiche di compiere atti di manutenzione e gestione delle cose comuni, nonché atti di amministrazione straordinaria anche in assenza di deliberazioni di assemblea. Da qui la responsabilità dell'amministratore per omessa rimozione del pericolo cui si espone chiunque acceda in quei luoghi, per l'evento dannoso che sia casualmente derivato dalla scarsa manutenzione dell'immobile.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con sentenza n. 46385 depositata il 23 novembre 2015, rigettando il ricorso di un amministratore di condominio, condannato al pagamento di una multa per lesioni colpose, per non aver impedito che alcuni calcinacci caduti dalla facciata dell'edificio, andassero a colpire un minore casualmente passante, procurandogli delle lesioni.
Amministratore tenuto a rimuovere il pericolo, a prescindere dall'assemblea
A nulla sono valse, in proposito, le giustificazioni del ricorrente, tra cui i vani tentativi di informare un assemblea condominiale che andava sempre deserta, o i condomini morosi e le casse perennemente vuote che impedivano di intraprendere i lavori necessari.
Invero secondo la Cassazione, nei casi come quello in esame, per andar esente da responsabilità penale, l'amministratore deve intervenire sugli effetti della rovina anzi che sulle cause, ovvero prevenire la specifica situazione di pericolo prevista dalla norma incriminatrice, interdicendo ad esempio l'accesso o il transito alle zone pericolanti.
Pertanto, nel caso de quo, pur a fronte del protratto immobilismo dell'assemblea, il rappresentante del condominio avrebbe quantomeno dovuto (e ciò sarebbe stato sufficiente) transennare la zona sottostante la facciata da cui si sono staccate le mattonelle che hanno provocato le lesioni al passante.
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