Responsabilità medica. Esclusa la colpa lieve, se la causa del decesso non è diagnosticabile
Pubblicato il 25 giugno 2015
Condividi l'articolo:
Con sentenza n. 26565 del 17 marzo 2015, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un medico ed annullato con rinvio la pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare di non doversi procedere nei suoi confronti, relativamente al decesso di un paziente.
Il medico in questione, primario presso un ospedale, era stato rinviato a giudizio poichè – secondo l'accusa – omettendo di effettuare un intervento chirurgico d'urgenza, aveva provocato la morte di un soggetto ricoverato presso la struttura sanitaria.
La Cassazione, accogliendo i motivi del ricorso, ha contestato la contraddittorietà del ragionamento del Giudice dell'udienza preliminare, laddove lo stesso, da una parte, ha prosciolto il medico con formula "il fatto non costituisce reato", dall'altra, ne ha comunque riconosciuto la colpa lieve.
Il G.u.p. aveva tra l'altro argomentato, pur sulla base di un quadro probatorio tutt'altro che univoco (perizie mediche), come non sussistesse alcuna violazione di regole cautelari da parte del primario, essendo stata riconosciuta la causa del decesso diagnosticabile solo in sede di autopsia.
Sul punto, la Corte Suprema è salda nell'affermare che l'esistenza di un quadro probatorio – come nel caso di specie - contraddittorio negli elementi che lo vanno a comporre, non vale a giustificare la pronuncia di non luogo a procedere.
Infatti, laddove, come nel caso di specie, le valutazioni dei numerosi esperti non abbiano recato un adeguato contributo informativo, il compito del giudice non è quello di giudicare quale perizia sia maggiormente attendibile ma solo quello di valutare se gli elementi a sostegno dell'accusa siano concretamente inidonei a sostenere l'accusa medesima in giudizio.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: