Responsabilità del condominio per le infiltrazioni sui beni di proprietà esclusiva

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Nei casi in cui il fenomeno dannoso lamentato dal singolo condomino sui beni di proprietà esclusiva sia originato da difettosa realizzazione delle parti comuni dell'edificio, “nei confronti di questi è responsabile, in via autonoma ex articolo 2051 Codice civile, il Condominio, che è tenuto, quale custode, ad eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria”.

E’ quanto ricordato dai giudici di Cassazione nel testo della decisione n. 17268 del 10 ottobre 2012 con riferimento ad una vicenda in cui due coniugi avevano evocato in giudizio il condominio al fine di ottenerne la condanna all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione degli inconvenienti derivati da copiose infiltrazioni d'acqua nella loro cantina, oltre al ristoro dei danni subiti.

La responsabilità del condominio, in ogni caso, non esclude che quest’ultimo possa, a sua volta, agire ex articolo 1669 Codice civile nei confronti della società costruttrice.
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