Responsabilità civile. Difesa dell'assicurato a carico dell'assicurazione

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Nell'ambito di un giudizio instaurato ai fini del risarcimento del danno da responsabilità civile, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dal terzo comma dell'articolo 1917 del Codice civile, anche nel caso in cui non venga riconosciuto nessun danno al terzo che ha promosso l'azione.

Ed infatti, nei procedimenti come quello in oggetto, la costituzione e difesa dell'assicurato, giustificata dall'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, essendo finalizzata all'imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo.

E' quanto evidenziato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 19176 dell'11 settembre 2014.
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