Rendita vitalizia costituita dal lavoratore se c’è prescrizione

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Rendita vitalizia costituita dal lavoratore se c’è prescrizione

L'Aula del Senato ha definitivamente approvato, l’11 dicembre 2024, il DDL Lavoro collegato alla legge di Bilancio.

L’articolo 30 reca rilevanti modifiche alla disciplina della rendita vitalizia.

La novella concerne, in particolare, l’articolo 13 della L. 12 agosto 1962, n. 1338 applicabile ai dipendenti privati.

Rendita vitalizia per i dipendenti privati

L’istituto della rendita vitalizia è finalizzato a porre rimedio alle omissioni contributive del datore di lavoro o del committente non più suscettibili di recupero coattivo in quando prescritte.

Inizialmente applicato in favore dei soli rapporti di lavoro subordinato, l’istituto di cui all’articolo 13 della L. 12 agosto 1962, n. 1338 è stato successivamente esteso a tutti coloro che, essendo soggetti al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione separata INPS, non siano però obbligati al versamento diretto della contribuzione, essendo la propria quota trattenuta dal committente/associante e versata direttamente da quest’ultimo (INPS, circolare 26 luglio 2010, n. 101).

Possono inoltre chiedere la costituzione di rendita vitalizia anche i familiari coadiuvanti e coadiutori dei titolari di imprese artigiane e commerciali, i collaboratori del nucleo diretto coltivatore diversi dal titolare e collaboratori dei nuclei colonici e, a far data dal 1° gennaio 2020, anche gli iscritti alla Cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

Rendita vitalizia: come funziona

Per i dipendenti privati, la normativa vigente sulla costituzione di rendita vitalizia prevede due strade.

È, in via prioritaria, prevista la possibilità di richiesta all’INPS, da parte del datore di lavoro/committente, di costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

Analoga richiesta, ma in via sostitutiva, può essere fatta da parte del lavoratore, laddove lo stesso non possa ottenere dal datore di lavoro/committente la costituzione della rendita, fatto salvo il diritto nei confronti del datore di lavoro/committente al risarcimento del danno.

Il lavoratore che richiede, in sostituzione del datore di lavoro/committente la costituzione della rendita, è tenuto a fornire all'INPS le prove del rapporto di lavoro e della misura della retribuzione.

Le prove “rigorose” da esibire all’INPS sono illustrate nella circolare 29 maggio 2019, n. 78.

Come evidenziato dallo stesso Istituto previdenziale, non è ammessa costituzione di rendita vitalizia nei casi in cui le disposizioni vigenti all’epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro prevedevano l’esclusione dall’obbligo assicurativo IVS.

Prescrizione delle richieste di rendita vitalizia

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenza delle sezioni unite civili della Corte di cassazione n. 21302 del 14 settembre 2017), la richiesta di costituzione di rendita vitalizia, sia se effettuata dal datore di lavoro/committente sia se proveniente dal lavoratore, in via sostitutiva, sono assoggettate all’ordinario termine di prescrizione decennale.

Pertanto, il diritto di richiederla si prescrive in 10 anni dalla prescrizione del credito contributivo INPS.

Costituzione rendita vitalizia: cosa prevede il DDL lavoro

Come sottolineato dalle relazioni illustrativa e tecnica del disegno di legge, a tale indirizzo giurisprudenziale non sono seguite istruzioni amministrative a livello centrale, con la conseguente possibilità di applicazioni diverse da parte delle varie sedi territoriali dell’INPS.

L’articolo 30 del DDL lavoro introduce, al riguardo, una terza strada, a salvaguardia, per la richiesta di costituzione della rendita vitalizia

Qualora sia decorso il termine di prescrizione per la richiesta da parte del datore di lavoro/committente o da parte del lavoratore in sostituzione del datore di lavoro/committente, è prevista la possibilità di richiesta all’INPS della costituzione di una rendita vitalizia da parte del lavoratorem, ma con onere a suo carico.

Tale possibilità, subordinata all’onere della prova (circolare INPS 29 maggio 2019, n. 78), non è soggetta a termine di prescrizione.

Resta preclusa, nella fattispecie in esame, per intervenuta prescrizione, la possibilità di risarcimento del danno nei confronti del datore.

Costituzione rendita vitalizia: onere finanziario

Per le tre tipologie di richiesta prima illustrate, la costituzione di rendita vitalizia è consentita versando un onere a copertura dei periodi di lavoro la cui contribuzione sia stata omessa e che non sia recuperabile per il decorso dei termini di prescrizione.

La misura dell’onere finanziario è determinata secondo i criteri vigenti e definiti dall’INPS (circolare n. 78 del 29 maggio 2019).

Tali criteri prevedono che l'onere sia determinato secondo le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.

Per i periodi che si collocano nel sistema di “calcolo retributivo” l’onere è quantificato in termini di “riserva matematica” determinata in base alla retribuzione effettiva o convenzionale del periodo oggetto di costituzione di rendita vitalizia.

Relativamente ai periodi per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, evidenzia l'INPS, "il corrispondente onere è invece determinato, per espressa disposizione di legge, applicando l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. Ai fini del calcolo, la retribuzione di riferimento cui va applicata la predetta aliquota contributiva, è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda".

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