Remissione tacita se il querelante non compare come teste

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Remissione tacita se il querelante non compare come teste

Con sentenza n. 33648 del 1° agosto 2023, la Seconda sezione penale della Cassazione si è pronunciata sulla nuova forma di remissione processuale tacita della querela, che si ha quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone.

L'improcedibilità derivante dalla remissione tacita della querela, in particolare, è  prevista dall’art. 152, comma terzo, c.p., per come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. h), D. Lgs. n. 150/2022.

Tale improcedibilità - hanno puntualizzato gli Ermellini - consegue direttamente alla mancata comparizione, senza giustificato motivo, del querelante citato come testimone.

Questo, fatto salvo quanto previsto dal comma quarto del medesimo art. 152, a tutela dei soggetti vulnerabili, nonché il potere-dovere del giudice di accertare che l’assenza sia ingiustificata e di escludere ogni forma di indebito condizionamento.

Nella decisione, la Suprema corte ha evidenziato come la norma recepisca e formalizzi una prassi diffusa nella quotidianità giudiziaria, dettata da chiari intenti deflattivi oltre che di giustizia sostanziale, avallata dal massimo consesso di legittimità.

Essa è stata messa a punto nella generalizzata ottica della recente riforma Cartabia del processo penale, tesa a far dipendere, per un ampio novero di reati, la permanenza dell'illecito nella sfera del penalmente rilevante da una manifestazione di volontà della persona offesa effettivamente interessata all'accertamento di fatti e responsabilità da parte dell'autorità giudiziaria.

Accompagnamento coattivo limitato

Per evidenti ragioni di coordinamento di sistema - ha rammentato la Cassazione - è stato parimenti introdotto il comma 1-bis dell'art. 133 c.p.p., che limita il potere di disporre l'accompagnamento coattivo del testimone e di altri soggetti processuali, qualora la mancata comparizione del querelante integri una remissione tacita della querela.

Tale meccanismo processuale è connotato - secondo quanto si legge nella Relazione illustrativa della riforma - in termini di automaticità in presenza dei presupposti di legge, coerentemente con la nettezza della formulazione della nuova norma.

La disposizione derogatrice in esame, in altri termini, limita il proprio ambito operativo ai soli casi in cui la remissione tacita di querela è consentita.

Giustificato motivo: verifica anche d'ufficio

Spetta quindi al giudice, anche d'ufficio, ogni utile verifica in tema di sussistenza o meno del giustificato motivo richiesto dalla fattispecie processuale, in particolare nei casi in cui emergano circostanze da cui poter fondatamente desumere la sussistenza di violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altre utilità ovvero comunque un'illecita interferenza.

Solamente all'esito di tale controllo, laddove necessario, l'eventuale assenza del querelante potrà essere interpretata come fatto incompatibile con la volontà di voler ulteriormente insistere per la punizione del colpevole.

Modifica del regime di procedibilità da riforma Cartabia

Da segnalare, sempre in tema di querela, altra recente decisione di legittimità (n. 31451 del 19 luglio 2023), con cui la Cassazione ha fornito precisazioni per le ipotesi in cui sia decorso il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2022, senza che l’Autorità giudiziaria procedente riceva la prova dell’avvenuta presentazione della querela.

Per gli Ermellini - pronunciatisi in un procedimento penale per il reato di ricettazione - il decorso del predetto termine impone, per effetto della modifica del regime di procedibilità del reato introdotta dalla riforma, l’immediata declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela.

Difatti, non si richiede un formale avviso alla persona offesa della necessità della sua presentazione.

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