Giustizia penale e norme transitorie. Ricognizione del Massimario di Cassazione

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Giustizia penale e norme transitorie. Ricognizione del Massimario di Cassazione

L'Ufficio del Massimario di Cassazione ha messo a punto una nuova relazione - n. 2/2023 del 5 gennaio 2023 - dedicata alle novità normative introdotte, nel processo penale, con la “riforma Cartabia”.

Il testo è articolato in tre macro sezioni, rispettivamente dedicate a:

  • riforma del processo penale;
  • riforma del sistema sanzionatorio penale;
  • giustizia riparativa.

Si tratta, per come ricordato nella presentazione dello scritto, della terza relazione che il Massimario dedica alla riforma.

Con un primo documento del 3 novembre 2021, infatti, erano stati trattati i principali profili della legge-delega mentre, a seguire, con la relazione del 7 novembre 2022, era stato affrontato l’esame del Decreto attuativo della delega, nel prioritario aspetto della disciplina transitoria.

Con l'articolato in commento, infine, si è provveduto allo studio della riforma nel suo complesso "pur nella consapevolezza dell’inevitabile approssimazione dovuta alla esigenza di una riflessione tanto più utile quanto più prossima all’introduzione delle nuove norme".

A tale ricognizione - precisano gli autori - seguiranno, inevitabilmente, delle organiche letture "che solo l’applicazione concreta delle nuove norme potrà alimentare".

Riforma processo penale: il prospetto delle norme transitorie

Alla relazione è allegato anche un utile prospetto schematico delle norme transitorie ricomprese nel D. Lgs. n. 150/2022 a seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 199/2022, di conversione, con modificazioni, del Dl n. 162/2022 (cosiddetto decreto antirave).

Quest'ultimo provvedimento - si rammenta - ha disposto il differimento, dal 1° novembre al 30 dicembre 2022, dell'entrata in vigore del Decreto attuativo della riforma del processo penale oltre ad aver introdotto, a seguito delle modifiche varate in sede di relativa conversione, una serie di disposizioni transitorie.

Nella tabella riepilogativa, sono citate le fonti normative e i termini delle varie disposizioni transitorie contemplate.

Le norme transitorie riguardano, rispettivamente:

  • la modifica del regime di procedibilità;
  • i termini per la costituzione di parte civile;
  • le notificazioni al querelante;
  • il processo penale telematico;
  • la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze;
  • le indagini preliminari;
  • l'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere;
  • l'assenza dell'imputato;
  • l'udienza predibattimentale;
  • le sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato
  • i  rimedi per l’esecuzione delle decisioni della Corte EDU;
  • la giustizia riparativa (per quel che riguarda i servizi esistenti e l'inserimento nell’elenco dei mediatori);
  • il mutamento del giudice nel corso del dibattimento;
  • le videoregistrazioni e i giudizi di impugnazione;
  • le pene sostitutive delle pene detentive brevi;
  • l'estinzione delle contravvenzioni in materia di alimenti;
  • l'esecuzione e conversione delle pene pecuniarie;
  • l'iscrizione nel casellario giudiziale di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive.

Udienza predibattimentale, regime transitorio

Con particolare riferimento alle disposizioni relative all’udienza di prima comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, si segnala che esse si applicano nei processi nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in data successiva al 30 dicembre 2022.

Tali previsioni - viene rammentato - rientrano tra le modifiche più incisive della disciplina del giudizio dibattimentale operate dal decreto attuativo della riforma, riguardando l’articolazione del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

In attuazione dei criteri enunciati dalla legge delega, è stata disposta, in particolare, un’ampia estensione del catalogo dei reati per cui l’azione penale va esercitata mediante citazione diretta a giudizio.

Tra questi reati, è stata inclusa anche l’omessa presentazione della dichiarazione, che si aggiunge agli altri reati tributari già rientranti nella citazione diretta in virtù della pena massima edittale per essi prevista.

La trattazione della nuova "udienza predibattimentale", riguardante le predette fattispecie, è affidata ad un giudice monocratico del settore penale differente da quello cui è assegnato il giudizio dibattimentale.

In essa, sulla scorta dell’esame degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, si valuta la ricorrenza delle situazioni che impongono una immediata pronuncia di proscioglimento nonché l’idoneità prognostica del compendio d’accusa a condurre ad una decisione di condanna.

L'obiettivo - per come esplicitato nella apposita circolare tematica di accompagnamento della riforma - è quello di liberare la fase di cognizione istruttoria da tutte le cause di rallentamento e di stasi che ostacolano la rapida definizione dell’accertamento dibattimentale.

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