Reinserimento disabili e rimborso del 60% al datore di lavoro

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Reinserimento disabili e rimborso del 60% al datore di lavoro

L’INAIL, con l’istruzione operativa 22 luglio 2020, chiarisce le modalità per il rimborso del 60% della retribuzione, in favore del datore di lavoro, in caso di reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro come disposto dall’art. 1, comma 533, Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Per ottenere il rimborso, il datore di lavoro deve trasmettere all’INAIL i cedolini paga, relativi alle retribuzioni corrisposte al lavoratore, dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto di reinserimento e fino alla compiuta realizzazione degli interventi e, in ogni caso, per un periodo non superiore a un anno dalla predetta data.

Nel caso di progetto personalizzato elaborato dall’équipe multidisciplinare, la data di manifestazione della volontà coincide con la data di acquisizione della disponibilità del datore di lavoro e del lavoratore a collaborare con l’Istituto al fine di trovare gli interventi necessari al reinserimento lavorativo. L’Istituto assicurativo ha messo a disposizione sul proprio sito il modulo allegato 1 “manifestazione disponibilità” del datore di lavoro e del lavoratore, che dovrà essere acquisito e protocollato alla Direzione territoriale per il tramite della Sede competente dove il lavoratore ha il proprio domicilio.

Se il progetto di reinserimento lavorativo viene elaborato direttamente dal datore di lavoro la manifestazione di volontà coincide con quella di presentazione all’INAIL dello stesso. Diversamente, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro, antecedentemente alla presentazione del progetto, abbia già comunicato all’INAIL, d’intesa con il lavoratore, l’intenzione di procedere alla realizzazione degli interventi di reinserimento, la manifestazione di volontà coincide con la data di sottoscrizione del modulo anzidetto.

Si rammenta inoltre che, ad ogni singolo cedolino paga, dovrà essere allegato il relativo estratto sottoscritto dal datore di lavoro o da un suo consulente, nel quale sono riportati gli importi lordi relativi alla retribuzione base, elementi integrativi di paga (EDR, superminimi etc.), lavoro straordinario, festività cadenti di domenica, prestazioni in natura, vitto e alloggio, diaria, trasferta, indennità di mensa e/o trasporto, lavoro notturno, festività, ratei di mensilità aggiuntive, percentuale premio di produzione. A tal fine si prevede la compilazione del modulo “Comunicazione dati retributivi”, sottoscritto dal datore di lavoro o da un suo delegato. Il rimborso del 60% della retribuzione può essere disposto solo qualora il datore di lavoro abbia comunicato all’Istituto “l’intenzione, condivisa con il lavoratore, di procedere alla realizzazione degli interventi indicando il tempo presumibilmente necessario alla realizzazione degli stessi”.

Registrazione della misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato

La nuova misura di sostegno al reinserimento lavorativo rientra negli aiuti di stato. La concessione del rimborso da parte delle Direzioni regionali, provinciali o Sede regionale è subordinata alla registrazione del progetto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Allegati Anche in
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