Regole ad hoc per il contributo “centri storici”

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Regole ad hoc per il contributo “centri storici”

Tutto pronto per il contributo centri storici. Come noto, l’articolo 59 del D.L. n.104/2020 ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone “A o equipollenti” dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che -  in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici - abbiano registrato un calo di turisti stranieri causato dall’ emergenza sanitaria. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato/corrispettivi di giugno 2019.

Con il provvedimento n.0352471 del 12.11.2020 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione ed ogni altro elemento necessario all’attuazione della norma. L’Agenzia eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario. Pubblicata sul sito web delle Entrate anche una guida ad hoc che fornisce indicazioni utili per richiedere il contributo.

Ambito applicativo

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa consistente nella vendita di beni o servizi al pubblico. Per identificare con precisione gli operatori economici beneficiari del contributo, il D.L. n. 104/2020 ha stabilito alcuni specifici requisiti. Il primo requisito necessario ai fini del beneficio è che il soggetto richiedente deve possedere entrambe le seguenti caratteristiche:

1) avere la partita Iva attiva alla data del 30 giugno 2020 e non cessata alla data di presentazione dell’istanza. Sono, pertanto, esclusi i soggetti che hanno aperto la partita Iva dal 1° luglio 2020 e quelli che hanno cessato la partita Iva alla data di presentazione dell’istanza.

2) svolgere l’attività di vendita di beni o servizi al pubblico nelle “zone A o equipollenti” dei capoluoghi di provincia (che hanno registrato presenze di turisti stranieri in misura tre volte superiore ai residenti) nonché delle città metropolitane (che hanno registrato presenze di turisti stranieri in misura almeno pari ai residenti).

Sul punto, per non lasciar spazio a dubbi, l’Agenzia delle Entrate fornisce la seguente elencazione “tassativa”.

ELENCO COMUNI

codice catastale

Comune

L736

VENEZIA

L746

VERBANIA

D612

FIRENZE

H294

RIMINI

I726

SIENA

G702

PISA

H501

ROMA

C933

COMO

L781

VERONA

F205

MILANO

L500

URBINO

A944

BOLOGNA

E463

LA SPEZIA

H199

RAVENNA

A952

BOLZANO

A794

BERGAMO

E715

LUCCA

F052

MATERA

G224

PADOVA

A089

AGRIGENTO

I754

SIRACUSA

H163

RAGUSA

F839

NAPOLI

B354

CAGLIARI

C351

CATANIA

D969

GENOVA

G273

PALERMO

L219

TORINO

A662

BARI

Un punto che ha destato non poche perplessità è l’affermazione fornita dall’Agenzia nel comunicato stampa del 12.11.2020 (non ribadita nella guida operativa) secondo cui “il contributo spetta solo se l’impresa ha il domicilio fiscale o la sede operativa” nel centro storico delle città indicate nell’elenco su riportato.  Si attende che, sul punto, vengano forniti quanto prima chiarimenti in quanto ciò potrebbe portare fuori dal beneficio alcune imprese che, invece, sono state fortemente colpite dagli effetti dell’emergenza epidemiologica. Detto concetto potrebbe avere effetti pesanti anche sui soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente) e per i quali, diversamente dagli altri, l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei comuni sopra riportati. Si ritiene che, per questi, dovrebbe valere l’estensione all’intero territorio comunale e, conseguentemente, il contributo dovrebbe spettare a coloro che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nell’ambito del comune interessato.

Quanto ai soggetti beneficiari, si rammenta che la relazione tecnica al decreto-legge fa riferimento alle attività "in forma imprenditoriale"; conseguentemente pare potersi escludere dalla fruizione del contributo i soggetti che svolgono attività professionali, mentre potrebbero rientrare gli enti non commerciali anche se limitatamente all'attività d'impresa. Ancora, dovrebbero rientrare tra i beneficiari del contributo i soggetti che adottano regimi di tassazione "forfettari e/o certificano i corrispettivi con scontrini e ricevute".

Calo del fatturato

Altra condizione da rispettare ai fini del contributo è la presenza di almeno uno tra i seguenti requisiti:

  1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi ottenuto nel mese di giugno 2020 negli esercizi situati nelle zone “A o equipollenti” dei comuni su indicati, inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente), l’ambito territoriale di esercizio dell’attività e, quindi, del fatturato e dei corrispettivi, è riferito all’intero territorio dei comuni predetti.
  2. inizio dell’attività di uno degli esercizi ubicati nelle zone A o equipollenti a partire dal 1° luglio 2019.

Quindi, solo per i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° luglio 2019, il contributo spetta in ogni caso.

Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2020 e giugno 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. A tal fine, sono validi i chiarimenti forniti dall’Agenzia per il contributo a fondo perduto ex articolo 25 del D.L. n.34/2020 con le circolari n.15/E/2020 e n. 22/E/2020.

Criteri per determinazione ammontare di fatturato - indicazioni

• devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’Iva) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° e il 30 giugno, comprese le fatture differite emesse nel mese di luglio e relative a operazioni effettuate nel mese di giugno;

• occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’art. 26 del DPR Iva, con data giugno;

 • i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art.22 del D.P.R. 633/1972 devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’Iva) delle operazioni effettuate nel mese di giugno;

• concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;

• nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva (sia per 2019 che 2020);

• per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini Iva, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

In assenza dei dati relativi all’ammontare del fatturato/corrispettivi, il corrispondente campo non va compilato e si intenderà che l’importo è pari a zero: questa situazione può accadere, ad esempio, se l’attività è iniziata successivamente al mese di giugno 2019. L’importo del fatturato e dei corrispettivi va indicato senza operare alcun ragguaglio se l’attività è iniziata nel corso del mese di giugno.

Modalità di calcolo

L’ammontare del contributo – che non può essere superiore a 150.000 euro - è determinato applicando una percentuale alla “differenza” tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato/corrispettivi relativo al mese di giugno 2019:

Ricavi e/o compensi 2019

percentuale

fino a 400 mila euro

15%

superiore a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro

10%

superiori a 1 milione di euro

5%

L’ammontare dei ricavi/compensi non deve essere ragguagliato ad anno.

Viene garantito un contributo “minimo” di 1.000 euro alle persone fisiche e di 2.000 euro ai soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi “minimi” sono riconosciuti anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019. In tale ipotesi deve essere “barrata” l’apposita casella del modello. In presenza di “più esercizi”, la casella va barrata se almeno per uno di questi l'attività è iniziata dal 1° luglio 2019.

Individuazione dei ricavi/compensi

Per semplificare ed “evitare errori” nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, nelle istruzioni all’istanza da presentare per accedere al contributo a fondo perduto si riporta la seguente tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi (2020 per il 2019) ai quali far riferimento.

Divieto di cumulo e aiuti di stato

Il contributo in esame non è cumulabile con il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 58 del D.L. n. 104/2020. Tale contributo a fondo perduto è destinato alle imprese di ristorazione e correlata filiera ed è commisurato agli acquisti di prodotti di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP e inclusi quelli vitivinicoli, con misura minima di 1.000 e massima di 10.000 euro. I soggetti aventi i requisiti per entrambi i contributi posso richiedere uno solo di essi, scegliendo il più favorevole. Si osserva, altresì, che il contributo in esame è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

Modalità operative per l’invio dell’istanza

A partire dallo scorso 18 novembre e fino al 14 gennaio 2021 i soggetti interessati al contributo in esame sono tenuti a presentare una specifica istanza. Entro detto termine è possibile presentare una “nuova” istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa; l’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. Pertanto, è possibile inviare una nuova istanza solo se “non” è stata emessa la ricevuta di accoglimento dell’istanza precedente. Il modello e le relative istruzioni di compilazione sono stati approvati con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2020.

Contenuto informativo dell’istanza

  • codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
  • codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il richiedente sia minore o interdetto;
  • se il richiedente è un “erede” che prosegue l’attività del deceduto, il codice fiscale del de cuius;
  • indicazione se i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro oppure sono superiori a 1 milione di euro;
  • indicazione se il soggetto richiedente ha iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019;
  • indicazione se il richiedente esercita le attività previste dalla norma;
  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno 2019 realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, nonché il codice catastale dei predetti comuni;
  • l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
  • la firma e la data di sottoscrizione dell’istanza;
  • il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza.

Per predisporre e trasmettere l’istanza, il richiedente può avvalersi anche di un intermediario (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998), purché quest’ultimo sia stato preventivamente delegato all’utilizzo, per suo conto, del cassetto fiscale o al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale “Fatture e Corrispettivi”. In tale caso, nel modello andrà riportato il codice fiscale dell’intermediario.

La predisposizione e trasmissione delle istanze deve avvenire esclusivamente in via telematica, attraverso l’utilizzo di apposita procedura web messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”. Attraverso tale procedura è possibile predisporre e trasmettere un’istanza alla volta.

A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto della stessa, con indicazione dei motivi del rigetto. Nel caso in cui l’istanza sia stata accolta ai fini del pagamento (seconda ricevuta) non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.

Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “ricevute” della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate (“la mia scrivania”) e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione web predisposta per l’invio (portale “Fatture e Corrispettivi”).

Al soggetto richiedente viene inviata una PEC contenente l’informazione che è stata trasmessa una istanza o una rinuncia; la stessa informazione è messa a disposizione del richiedente nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. In tal modo, se l’istanza o la rinuncia è trasmessa da un intermediario per conto del richiedente, quest’ultimo è sempre messo in condizione di verificarlo.

Controlli del Fisco

Ricevuta l’istanza, l’Agenzia delle Entrate esegue una serie di “controlli” sui dati al fine di individuare eventuali anomalie e incoerenze che possano determinare lo “scarto” dell’istanza; se non risultano anomalie la stessa Agenzia eroga il contributo mediante accreditamento “diretto” sul conto intestato al beneficiario.Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate:

  • procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973);
  • controlla i dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, i dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva nonché i dati delle dichiarazioni Iva;
  • a prescindere dal contributo, effettua controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia - in tutto o in parte - non spettante, l’Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del DLgs.471/1997 (dal 100% al 200%) e gli interessi dovuti ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 602/1973.

Per tale sanzione è esclusa la possibilità di definizione agevolata. Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:

• la reclusione da 6 mesi a 3 anni;

• nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale (Confisca). Quest’ultima norma, stabilisce al comma 1 quanto segue: “Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto” .

Restituzione del contributo

Il soggetto che ha percepito il contributo (in tutto o in parte) “non spettante” - anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia - può sanare l’indebita percezione “restituendo” spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando le relative sanzioni mediante l’applicazione del ravvedimento operoso. Il versamento va eseguito esclusivamente mediante F24, “senza” possibilità di compensazione.

Struttura del modello

Nella tabella che segue si riepilogano le modalità di compilazione del modello.

L’istanza deve contenere, come anticipato, il codice fiscale del richiedente il contributo e l’Iban del conto corrente su cui accreditare la somma; gli altri dati da riportare sono quelli attestanti il possesso dei requisiti previsti e quelli necessari per determinare l’ammontare del contributo, cioè la fascia dei ricavi o compensi dell’anno 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2019 e giugno 2020.

In caso di “più esercizi” commerciali nelle zone “A o equipollenti” dei comuni su indicati occorre compilare un rigo per ciascun esercizio. Così, ad esempio, se il soggetto richiedente ha due esercizi commerciali situati nella città di Roma ed uno nella città di Venezia, e per tutti e tre gli esercizi l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi ottenuto nel mese di giugno 2020 è inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019, occorre compilare 3 righi, uno per ciascun esercizio.

Vediamo, quindi, nel dettaglio il contenuto dei diversi quadri.

Soggetto richiedente

Nel riquadro va indicato il codice fiscale del richiedente (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.).

Se il richiedente è un “erede” che ha attivato una partita Iva per proseguire l’attività del de cuius (operazione che va eseguita presentando il modello AA/9), oltre al suo codice fiscale occorre barrare la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius” e indicare, nell’apposito campo, il codice fiscale del de cuius.

Rappresentante firmatario

Nel riquadro va indicato:

• se il richiedente è un soggetto “diverso” da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la domanda (es. rappresentante legale società), inserendo il codice “1” nella casella “Codice carica”;

• se il richiedente è una persona fisica, il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale di minore o interdetto, inserendo il codice “2” nella casella “Codice carica”.

Requisiti

Nel riquadro, il richiedente deve dichiarare, barrando l’apposita casella, di essere un soggetto esercente le attività nel rispetto delle previsioni del comma 1 dell’articolo 59 del D.L. 104/2020.  In particolare, nel quadro in esame deve essere:

  • barrata la casella corrispondente all’ammontare dei ricavi/compensi realizzati nel 2019;
  • riportato negli appositi campi l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2019 e giugno 2020 nonché il codice catastale del comune in cui tale ammontare è realizzato.

Attenzione che - ove venga barrata la casella “Soggetto che ha iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019” - se risulta una partita Iva attiva in data antecedente il 1° luglio 2019 l’istanza viene scartata. Vale, quindi, la data di apertura della partita IVA, non una eventuale e successiva dichiarazione di inizio attività alla CCIAA.

Iban

Nel riquadro deve essere indicato il codice IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, intestato (o cointestato) al soggetto richiedente.

Rinuncia

contributo

Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al contributo richiesto, può presentare una rinuncia utilizzando lo stesso modello dell’istanza nel quale deve “barrare” la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell’eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all’intermediario delegato).

La “rinuncia” riguarda sempre il totale del contributo. La rinuncia può essere trasmessa anche “oltre” il termine per la presentazione dell’istanza e comporta la restituzione del contributo (se erogato). Se la rinuncia viene trasmessa prima dell’emissione della ricevuta di accoglimento dell’istanza (seconda ricevuta), è possibile inviare una nuova istanza entro il termine di scadenza previsto.

 

Quadro Normativo

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